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Kael 18-02-2009 02.08.23

Testamenti
 
A quanto ne so, in Italia vige una legge per cui ai parenti spetta per forza una parte d'eredità, anche se la volontà del testatore è di lasciare tutto a terzi.
Volevo dunque chiedere quanta validità ha un testamento scritto senza atto notarile, solo con la propria firma a penna, e a quale scenario si può andare incontro nel caso che alla morte i parenti impugnino il testamento e pretendano la loro parte anche se l'eredità è assegnata interamente ad un altro.

Grazie fiori.gif

Ray 18-02-2009 02.11.28

Aspettiamo qualche esperto, comunque a quanto avevo sentito, un testamento scritto a mano è valido, tuttavia non si può disporre dell'intero patrimonio, ma una certa parte è comunque destinata ai figli. In pratica, se ho capito bene, non si può diseredarli.

filoumenanike 18-02-2009 02.23.42

so che l'unico modo per escludere i parenti stretti (figli) è sufficiente fare una finta vendita a chi si desidera come erede. in vita si può vendere tutto e così diseredare tutti gli eredi...

Ray 18-02-2009 02.26.25

Citazione:

Originalmente inviato da filoumenanike (Messaggio 65169)
so che l'unico modo per escludere i parenti stretti (figli) è sufficiente fare una finta vendita a chi si desidera come erede. in vita si può vendere tutto e così diseredare tutti gli eredi...

Beh, non è mica la stessa cosa. E' un sotterfugio e, se quello che voglio ottenere è che il bene vada ad una certa persona ok, ma se quello che voglio è diseredare mio figlio, non posso.

Uno 18-02-2009 11.31.30

Citazione:

Originalmente inviato da filoumenanike (Messaggio 65169)
so che l'unico modo per escludere i parenti stretti (figli) è sufficiente fare una finta vendita a chi si desidera come erede. in vita si può vendere tutto e così diseredare tutti gli eredi...

Sarebbe perfettamente legale se però poi il fortunato è in grado di dimostrare di aver pagato realmente ciò che ha comprato, perchè una donazione non è valida, cioè è valida fino poi alla reale eredità in cui come diceva Ray un figlio non può essere escluso dalla legittima.
Quindi oggi la vedo dura per cose di un certo valore (e per fortuna, perchè io sarei uno dei cornuti fregati icon_mrgr:). Un conto è un orologio, ma per esempio una casa che vale centinaia di migliaia di euro o soldi liquidi oggi come oggi dovrebbero lasciar traccia. Non ricordo il limite, lo cambiano sempre (12500?) e si vede che non maneggio simili cifre tutti i giorni icon_mrgr:, ma sopra una certa cifra per l'antiriciclaggio bisogna fare delle cose particolari. Quindi quando un domani un notaio ricostruisce l'asse ereditario e vede che in un certo anno una casa (esempio) è andata ad un figlio, quest'ultimo dovrebbe dimostrare di averla pagata.
Diverso se ci si mette d'accordo tra fratelli (per iscritto)

Comunque anche io aspetto info più sicure da qualche esperto perchè purtroppo la cosa mi interessa doppiamente, essendo tanto "fortunato" da questo punto di vista icon_mrgr:

P.s.
Invece credo che, purtroppo, un genitore che dovesse dare soldi in contanti (magari piccole cifre dalla pensione tutti i mesi) ad un solo figlio riesca in questo modo a sfuggire alle legittime.

Sole 18-02-2009 13.15.41

Confermo tutto quello che ha detto Uno, per esperienzaoggi non è possibile fare nessun passaggio immobiliare se non è attestabile il passaggio di denaro e ci vuole un notaio sempre e comunque che attesti il valore del passaggio, inoltre tale calore non può mai essere inferiore al valore catastale rivalutato.. per cui non è poi così facile.
Una donazione è impugnabile in qualsiasi momento e la legittima è tutelata non solo per i figli ma per i primi parenti più prossimi se non ci sono figli.

nikelise 18-02-2009 13.39.24

Citazione:

Originalmente inviato da Sole (Messaggio 65178)
Confermo tutto quello che ha detto Uno, per esperienzaoggi non è possibile fare nessun passaggio immobiliare se non è attestabile il passaggio di denaro e ci vuole un notaio sempre e comunque che attesti il valore del passaggio, inoltre tale calore non può mai essere inferiore al valore catastale rivalutato.. per cui non è poi così facile.
Una donazione è impugnabile in qualsiasi momento e la legittima è tutelata non solo per i figli ma per i primi parenti più prossimi se non ci sono figli.

Confermo che i legitimari sono : coniuge , figli legittimi e naturali ed ascendenti con varie quote che variano se concorrono o meno gli indicati soggetti ( un figlio 1,5 del l'asse ,piu' figli due terzi dell'asse in parti uguali , ascendente un terzo , coniuge 1,5 dell'asse , coniuge con un figlio un terzo ciascuno , coniuge con piu' figli al primo un quarto ai secondi 1,5 dell'asse).
L'asse si forma sommando relictum piu' donatum in vita.
Per la vendita degli immobili da padre a figlio vale quanto avete detto : deve essere reale e con prezzo congruo se no si tratta di negozio misto :donazione e vendita.
Altra cosa importante e' che se viene donato il denaro al fine di acquistare un immobile , la DONAZIONE E' DELL'IMMOBILE NON DEL DENARO .
In tal caso e' necessario far accertare che l'acquisto dell'immobile da parte del figlio e' simulato e che trattasi di acquisto da parte del padre e donazione di questo al figlio .
In questo modo l'asse si accresce del valore dell'immobile donato.

nikelise 18-02-2009 13.44.43

Citazione:

Originalmente inviato da Uno (Messaggio 65176)
. Quindi quando un domani un notaio ricostruisce l'asse ereditario e vede che in un certo anno una casa (esempio) è andata ad un figlio, quest'ultimo dovrebbe dimostrare di averla pagata.

Purtroppo il Notaio non fa la ricostruzione dell'asse , da' solo forse una consulenza.
Le attribuzioni le fa il Giudice in caso di contestazione e l'onere della prova che l'immobile e' stato comprato col denaro del padre e' a carico dell'erede fregato .

dafne 18-02-2009 14.00.47

Citazione:

Originalmente inviato da nikelise (Messaggio 65180)
Purtroppo il Notaio non fa la ricostruzione dell'asse , da' solo forse una consulenza.
Le attribuzioni le fa il Giudice in caso di contestazione e l'onere della prova che l'immobile e' stato comprato col denaro del padre e' a carico dell'erede fregato .


Quando sono venuti a mancare i miei nonni materni è successo un pò il caos, 5 figlie e un figlio,. da dividere solo un immobile perchè un terreno agricolo e una casa mio nonno lo aveva dato al figlio maschio anni prima (oltre a notevoli somme di danaro).
Per quel che ne sò il considerare la casa e il terreno di mio zio come bene dividibile non è mai stata presa in considerazione,(o perlomeno non era considerabile allora) hanno diviso solo il denaro ricavato dalla vendita della vecchia casa...con notevoli discussioni..mah..

Brutte storie sempre quando di mezzo c'è un'eredità

Uno 18-02-2009 14.40.08

Citazione:

Originalmente inviato da nikelise (Messaggio 65180)
Purtroppo il Notaio non fa la ricostruzione dell'asse , da' solo forse una consulenza.
Le attribuzioni le fa il Giudice in caso di contestazione e l'onere della prova che l'immobile e' stato comprato col denaro del padre e' a carico dell'erede fregato .

Grazie, ecco un mito sfatato... ho sempre letto che sto benedetto (o maledetto, dipende dai punti di vista icon_mrgr:)notaio fa questa ricostruzione, in realtà non lo fa.... quanta disinformazione circola...

filoumenanike 18-02-2009 15.58.48

il notaio alla compravendita fittizia registra comunque il tipo di pagamento, magari con un assegno del figlio al genitore. se poi il genitore restituisce al figlio la cifra in questione, l'erede fregato come può dimostrarlo? e inoltre il genitore può regalare di soldi a semplice titolo di piacere ad uno qualsiasi dei figli!

Uno 18-02-2009 16.43.56

Citazione:

Originalmente inviato da filoumenanike (Messaggio 65186)
il notaio alla compravendita fittizia registra comunque il tipo di pagamento, magari con un assegno del figlio al genitore. se poi il genitore restituisce al figlio la cifra in questione, l'erede fregato come può dimostrarlo? e inoltre il genitore può regalare di soldi a semplice titolo di piacere ad uno qualsiasi dei figli!

Però deve se il genitore lo stesso giorno (o anche 6 mesi dopo) preleva dalla banca la stessa cifra... non so se vale come prova, ma se non vale allora tanto vale far abolire la legge.
Non credo che un genitore possa regalare dei soldi a titolo di piacere ad uno solo dei figli, o meglio lo può fare ma poi queste donazioni (se dimostrate) andrebbero rimesse sull'asse ereditario.
Gli esperti mi correggano se sbaglio.

Certo come dicevo sopra se un genitore regala 3/400 euro tutti i mesi, chi potrà mai dimostrare che questi soldi non li ha spesi per se....
Però il figlio che riceve non dovrebbe fare cose strane rispetto al suo reddito (es. avere uno stipendio da 1000 euro e pagare un mutuo da 750 euro, che tra l'altro la banca gli concederebbe solo con la garanzia di terza persona)
Però è diverso che regalare tutto insieme....

Poi a livello operativo non so esattamente come funziona e ciò che in tribunale è possibile avere, esigere etc...

gibbi 18-02-2009 17.03.56

Citazione:

Originalmente inviato da Uno (Messaggio 65182)
Grazie, ecco un mito sfatato... ho sempre letto che sto benedetto (o maledetto, dipende dai punti di vista icon_mrgr:)notaio fa questa ricostruzione, in realtà non lo fa.... quanta disinformazione circola...

Dal notaio si stipulano contratti siano essi di compravendita o donazione e si fanno testamenti (o si depositano i testamenti se olografi).
Solo se interpellato il notaio potrà dare informazioni sulle conseguenze che il compimento di quell'atto di disposizione ( compravendita donazione ecc. ) fatto dal soggetto in vita potrà avere un domani in caso di apertura di successione, non gli compete altro .
Nel caso sia incaricato della redazione di un testamento potrà richiedere al testatore , al fine di redigere un atto valido, se sono state effettuate donazioni e dare così le più idonee istruzioni per la formulazione di un testamento che regga poi ad eventuale impugnazione ( sono forse queste le ricostruzioni cui ti riferisci ?) .


Citazione:

Originalmente inviato da filoumenanike (Messaggio 65186)
il notaio alla compravendita fittizia registra comunque il tipo di pagamento, magari con un assegno del figlio al genitore. se poi il genitore restituisce al figlio la cifra in questione, l'erede fregato come può dimostrarlo? e inoltre il genitore può regalare di soldi a semplice titolo di piacere ad uno qualsiasi dei figli!

Quando sorgono contestazioni e si apre un contenzioso vengono normalmente richieste (dalla parte che si ritiene lesa) e di regola disposte dal magistrato le indagini bancarie e queste riguardano sia il de cuius sia quello che tra gli eredi risulta "beneficiato".
Quindi per il meccanismo indicato sopra anche il versamento della cifra restitita dal genitore probabilmente lascierà traccia .
Direi che è diritto di ogni persona sin che è in vita disporre del proprio denaro come meglio gli aggrada, ma questo è un principio che pochi riconoscono, si sentono "eredi" molto prima che venga ad esistenza il necessario presupposto di una successione------> la morte del soggetto.
E d'altro canto il nostro ordinamento disciplina il fenomeno successorio tenendo conto in primis del principio della solidarietà della famiglia e subordinatamente della libera scelta del testatore, il che non mi trova sempre d'accordo.


Edit : non ho letto Uno

Sole 18-02-2009 17.05.39

Citazione:

Originalmente inviato da filoumenanike (Messaggio 65186)
il notaio alla compravendita fittizia registra comunque il tipo di pagamento, magari con un assegno del figlio al genitore. se poi il genitore restituisce al figlio la cifra in questione, l'erede fregato come può dimostrarlo? e inoltre il genitore può regalare di soldi a semplice titolo di piacere ad uno qualsiasi dei figli!

La restituzione è tracciabile e se viene verificata diventa truffa.

Edit: non avevo letto Gibbi

Sole 18-02-2009 17.08.32

Domanda: fino a che grado di parentela è prevista la legittima?

gibbi 18-02-2009 17.32.51

Citazione:

Originalmente inviato da Kael (Messaggio 65166)
A quanto ne so, in Italia vige una legge per cui ai parenti spetta per forza una parte d'eredità, anche se la volontà del testatore è di lasciare tutto a terzi.
Volevo dunque chiedere quanta validità ha un testamento senza atto notarile, solo con la propria firma a penna, e a quale scenario si può andare incontro nel caso che alla morte i parenti impugnino il testamento e pretendano la loro parte anche se l'eredità è assegnata interamente ad un altro.

Grazie fiori.gif

E' il nostro codice civile a disciplinare le successioni e il testamento , come atto sempre revocabile con il quale taluno dispone , per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte o di parte delle proprie sostanze .Tra i testamenti ordinari c'è quello olografo , testamento redatto(scritto in ogni sua parte di pugno dal testatore) , datato ( giorno mese e anno o equipollente Natale 2008 )e sottoscritto dal testatore.
Nel nostro sistema , come ha già detto Nike , vi sono alcuni soggetti detti legittimari , ai quali la legge attribuisce un diritto intangibile ad una quota di patrimonio , e ciò indipendentemente dalle disposizioni e quindi dalla volontà del testatore .L'esistenza della categoria dei legittimari ( coniuge figli e ascendenti) va ricercata in quella difesa del superiore interesse della famiglia come ho già detto più su , si vuole cioè assicurare , ai più stretti congiunti ,una porzione di patrimonio ereditario dopo la morte del titolare e questa quota si chiama quota di legittima o riserva.
Per assicurare ai legittimatri questa "legittima" la legge limita il diritto di disporre del testatore , correggendo o neutralizzando l'effetto non solo delle disposizioni contenute nel suo testamento , ma anche delle donazioni fatte in vita .
Quindi se per testamento lascio tutto a te e nulla a mio marito diavolo.g: (e oggi gli starebbe pure bene icon_mrgr: ) avrei operato una lesione della legittima e quindi mio marito agirà in giudizio con l'azione di riduzione diretta ad ottenere la reintegrazione della lesione che ha subito .

nikelise 18-02-2009 18.33.05

Citazione:

Originalmente inviato da Uno (Messaggio 65189)
Però deve se il genitore lo stesso giorno (o anche 6 mesi dopo) preleva dalla banca la stessa cifra... non so se vale come prova, ma se non vale allora tanto vale far abolire la legge.
Non credo che un genitore possa regalare dei soldi a titolo di piacere ad uno solo dei figli, o meglio lo può fare ma poi queste donazioni (se dimostrate) andrebbero rimesse sull'asse ereditario.
Gli esperti mi correggano se sbaglio.

Certo come dicevo sopra se un genitore regala 3/400 euro tutti i mesi, chi potrà mai dimostrare che questi soldi non li ha spesi per se....
Però il figlio che riceve non dovrebbe fare cose strane rispetto al suo reddito (es. avere uno stipendio da 1000 euro e pagare un mutuo da 750 euro, che tra l'altro la banca gli concederebbe solo con la garanzia di terza persona)
Però è diverso che regalare tutto insieme....

Poi a livello operativo non so esattamente come funziona e ciò che in tribunale è possibile avere, esigere etc...

Uno quello che scrivi e' corretto si tratta comunque di prove presuntive di incapacita' ad acquistare ( presunzione e' dimostrare un fatto ignoto partendo da un fatto noto ed e' diverso che avere la prova piena dello stesso fatto).
Voglio dire che se prova che qualcuno , non il testatore gli ha prestato i soldi per comprare......o altro ...

nikelise 18-02-2009 19.32.19

Citazione:

Originalmente inviato da filoumenanike (Messaggio 65186)
il notaio alla compravendita fittizia registra comunque il tipo di pagamento, magari con un assegno del figlio al genitore. se poi il genitore restituisce al figlio la cifra in questione, l'erede fregato come può dimostrarlo? e inoltre il genitore può regalare di soldi a semplice titolo di piacere ad uno qualsiasi dei figli!

Neppure questo e' vero :
il Notaio puo' non occuparsi di come avviene l'effettivo pagamento .
L'importante e' che nell'atto di compravendita il venditore dica che e' stato pagato il prezzo indicato .
Ma come il pagamento avvenga , ad esempio se il prezzo effettivo non e' quello indicato nel contratto ma maggiore , non e' cosa che interessa il Notaio .

Shanti 18-02-2009 22.16.22

Una soluzione che ho visto adottare è quella di vendere la casa e con il ricavato stipulare (si dice così?) un' assicurazione sulla vita mettendo come beneficiario chi si preferisce. Per esempio l'eredità di una persona senza figli se non sbaglio passa legittimamente ai fratelli se ci sono, o ai nipoti ecc. Questa persona potrebbe intestare come beneficiario di una o più assicurazioni per esempio un nipote preferito, lasciando che il resto venga diviso tra gli altri.
Però visto che l'ho visto fare solo in quel caso domando: può un genitore fare lo stesso con i figli, in modo da lasciare più all'uno o all'altro?

filoumenanike 19-02-2009 01.28.12

un genitore può dare soldi ad un figlio senza renderne conto agli altri, se reputa che uno dei suoi figli sia bisognoso di 100.000=euro nessun figlio potrà ex lege richiedere la stessa quota, nè la cifra regalata rientrerà nell'asse ereditario. al momento della morte l'asse ereditario è costituito solo da tutto ciò che in quel momento appartiene al defunto.
per quanto riguarda la vendita fittizia è attuabile, sta all'erede defraudato dimostrare che si è trattato di una falsa vendita.

Uno 19-02-2009 01.54.00

Citazione:

Originalmente inviato da filoumenanike (Messaggio 65223)
nè la cifra regalata rientrerà nell'asse ereditario. al momento della morte l'asse ereditario è costituito solo da tutto ciò che in quel momento appartiene al defunto.

In quale nazione? Non qui in Italia.
Quote:


per quanto riguarda la vendita fittizia è attuabile, sta all'erede defraudato dimostrare che si è trattato di una falsa vendita.
Si nessuno ha detto che non si possa fare una falsa vendita, ma che sia un sistema certo per dare solo a chi garba non corrisponde al vero.
Che poi qualcuno (o molti) riescano a farla franca è un'altro discorso.

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Anche se uscendo dal discorso legale, vorrei evidenziare le parole di Gibbi, cioè che moltissimi si sentono eredi magari con genitori ancora giovani e in un certo senso sperano nella loro morte, cosa vergognosa, d'altro canto è pure vergognoso l'accanimento che mostrano certi genitori che stanno li a diventar matti per pensare a come anche da morti continuare a preferire un figlio/a piuttosto che un'altro/a, magari adducendo mille giustificazioni sul presunto comportamento diverso dei figli, quando questo comportamento lo hanno provocato e voluto spesso fin da tenere età.
Poi ci sono fratelli e sorelle che a differenza di Caino gli manca solo il coltello (o era un sasso? Beh è lo stesso)

Insomma da che parte la si guarda la cosa è una gran porcata

filoumenanike 19-02-2009 02.06.20

Citazione:

Originalmente inviato da Uno (Messaggio 65226)
Si nessuno ha detto che non si possa fare una falsa vendita, ma che sia un sistema certo per dare solo a chi garba non corrisponde al vero.
Che poi qualcuno (o molti) riescano a farla franca è un'altro discorso.

----------------------------------

Anche se uscendo dal discorso legale, vorrei evidenziare le parole di Gibbi, cioè che moltissimi si sentono eredi magari con genitori ancora giovani e in un certo senso sperano nella loro morte, cosa vergognosa, d'altro canto è pure vergognoso l'accanimento che mostrano certi genitori che stanno li a diventar matti per pensare a come anche da morti continuare a preferire un figlio/a piuttosto che un'altro/a, magari adducendo mille giustificazioni sul presunto comportamento diverso dei figli, quando questo comportamento lo hanno provocato e voluto spesso fin da tenere età.
Poi ci sono fratelli e sorelle che a differenza di Caino gli manca solo il coltello (o era un sasso? Beh è lo stesso)

Insomma da che parte la si guarda la cosa è una gran porcata

sì, condivido perfettamente tutto lo squallore dei figli che sperano nell'eredità di genitori ancora in vita, e "l'immoralità"di un genitore che pensa di fare lasciti diversi ai propri figli, per simpatie particolari, per premiare o distruggere la vita di uno dei figli...non capisco però perchè mi dici "in quale nazione,qui in italia?"

Uno 19-02-2009 10.25.54

Citazione:

Originalmente inviato da filoumenanike (Messaggio 65227)
non capisco però perchè mi dici "in quale nazione,qui in italia?"

Io ho scritto: "in quale nazione, non qui in Italia"
Era un'affermazione in risposta al tuo:

"nè la cifra regalata rientrerà nell'asse ereditario. al momento della morte l'asse ereditario è costituito solo da tutto ciò che in quel momento appartiene al defunto."

Perchè qui in Italia le cose non stanno come dici tu e sopra ce lo hanno spiegato molto bene anche tecnicamente.

gibbi 19-02-2009 18.20.10

Citazione:

Originalmente inviato da Sole (Messaggio 65196)
Domanda: fino a che grado di parentela è prevista la legittima?

La successione legittima , stante l' assenza di testamento,è regolata dalla legge che fissa i criteri e indica i soggetti ai quali i beni ereditari vanno devoluti.
Tiene conto dell'intensità dei vincoli di parentela che uniscono i congiunti al defunto e opera secondo il principio prevalente del concorso e quello che i parenti più prossimi escludono i più lontani .
Eredi legittimi sono coniuge , figli , ascendenti e collaterali , altri parenti fino al sesto grado .Per ultimo lo Stato .
Se il defunto lascia coniuge e figli si apre il concorso tra loro e tutti gli altri sono esclusi.
Se mancano discendenti , il coniuge concorre con gli ascendenti e con i collaterali.
Se sopravvive il coniuge e non vi sono discendenti , ascendenti e collaterali , eredita il tutto.
Se non vi sono nè coniuge nè discendenti , ereditano gli ascendenti e i collaterali ( es. genitori e fratelli/sorelle) del defunto.
Se restano solo "altri parenti entro il sesto grado" ( nessun ascendente ne collaterale) vale la regola generale per cui i parenti di grado prossimo escludono quelli di grado più lontano ,cioè non si divide l'asse ereditario , ma prende tutto il parente più prossimo.Esempio lo zio esclude il cugino.Qualora vi fossero più persone dello stesso grado ( 3 cugini), si torna al criterio del concorso e l'asse viene divisa per 3 .

gibbi 19-02-2009 18.45.24

Citazione:

Originalmente inviato da Shanti (Messaggio 65211)
Una soluzione che ho visto adottare è quella di vendere la casa e con il ricavato stipulare (si dice così?) un' assicurazione sulla vita mettendo come beneficiario chi si preferisce. Per esempio l'eredità di una persona senza figli se non sbaglio passa legittimamente ai fratelli se ci sono, o ai nipoti ecc. Questa persona potrebbe intestare come beneficiario di una o più assicurazioni per esempio un nipote preferito, lasciando che il resto venga diviso tra gli altri.
Però visto che l'ho visto fare solo in quel caso domando: può un genitore fare lo stesso con i figli, in modo da lasciare più all'uno o all'altro?

La polizza vita cui ti riferisci prevede l'impiego di un certo capitale( nel tuo esempio il ricavato dalla vendita di un immobile ) solitamente per un tempo determinato trascorso il quale ( se non vi è rinnovo) l'assicurazione provvede a restituire il capitale + X al contraente o, in caso di sua morte, ad altra persona indicata come beneficiario che può essere erede e non .
Se il soggetto escluso (e leso) è a conoscenza dell'esistenza di questo contratto , ritengo che l'uscita dal patrimonio del defunto della cifra investita nell' operazione possa essere considerata come una donazione per cui opera il principio di cui sopra .
Se dell'operazione è a conoscenza solo il beneficiario , è ancora un possibile metodo che il "futuro" defunto ha per "distrarre " denaro in favore di chi gli va.

Sole 19-02-2009 18.50.40

Citazione:

Originalmente inviato da gibbi (Messaggio 65236)
La successione legittima , stante l' assenza di testamento,è regolata dalla legge che fissa i criteri e indica i soggetti ai quali i beni ereditari vanno devoluti.
Tiene conto dell'intensità dei vincoli di parentela che uniscono i congiunti al defunto e opera secondo il principio prevalente del concorso e quello che i più prossimi escludono i più lontani .
Eredi legittimi sono coniuge , figli , ascendenti e collaterali , altri parenti fino al sesto grado .Per ultimo lo Stato .
Se il defunto lascia coniuge e figli si apre il concorso tra loro e tutti gli altri sono esclusi.
Se mancano discendenti , il coniuge concorre con gli ascendenti e con i collaterali.
Se sopravvive il coniuge e non vi sono discendenti , ascendenti e collaterali , eredita il tutto.
Se non vi sono nè coniuge nè discendenti , ereditano gli ascendenti e i collaterali ( es. genitori e fratelli/sorelle) del defunto.
Se restano solo "altri parenti entro il sesto grado" ( nessun ascendente ne collaterale) vale la regola generale per cui i parenti di grado prossimo escludono quelli di grado più lontano ,cioè non si divide l'asse ereditario , ma prende tutto il parente più prossimo.Esempio lo zio esclude il cugino.Qualora vi fossero più persone dello stesso grado ( 3 cugini), si torna al criterio del concorso e l'asse viene divisa per 3 .

Grazie Gibbi, ancora un piccolo chiarimento che mi sfugge: se una persona decide di lasciare tutto ad un estraneo della propria famiglia, i parenti non discendenti ne coniugi (tipo appunto i cugini) possono impugnare il testamento e prendersi tutto, o solo un terzo che corrisponde alla legittima?

Se fosse così, che i parenti lontani possono prendersi tutto se nza che le volontà di chiunque possano essere rispettate non sarebbe una legge giusta.

gibbi 19-02-2009 19.27.00

Citazione:

Originalmente inviato da Sole (Messaggio 65238)
Grazie Gibbi, ancora un piccolo chiarimento che mi sfugge: se una persona decide di lasciare tutto ad un estraneo della propria famiglia, i parenti non discendenti ne coniugi (tipo appunto i cugini) possono impugnare il testamento e prendersi tutto, o solo un terzo che corrisponde alla legittima?

Se fosse così, che i parenti lontani possono prendersi tutto se nza che le volontà di chiunque possano essere rispettate non sarebbe una legge giusta.

Ci provo.
Nel nostro sistema la regola è il testamento e solo in mancanza di questo interviene la legge con i criteri che ti ho detto sopra.
Il nostro ordinamento poi , da un lato , offre lo strumento per liberamente disporre del proprio patrimonio , dall'altro , nel superiore interesse della famiglia , limita questa libertà .
Limitazione giustificata solo se vi sono eredi legittimari ( non i legittimi di cui sopra ) ossia un nucleo familiare in senso rigoroso e stretto quali coniuge figli e ascendenti , per tutelare i quali lo Stato limita la capacità del testatore operando una divisione del patrimonio ereditario in due parti : una quota detta "quota disponibile" è appunto a disposizione del defunto che ne può fare ciò che vuole . L'altra porzione , detta "quota di legittima" o per evitare confusioni " quota di riserva" , è quella di cui il titolare non può disporre ( nè in vita nè per testamento) e che va necessariamente devoluta a favore degli eredi legittimari ( coniuge figli ascendenti ) detti, per questo , anche eredi necessari.
L'entità della quota disponibile dipende dal numero e dal tipo di legittimari.
Se il defunto attraverso donazioni oppure per testamento ha disposto del suo patrimonio per una cifra che supera la porzione disponibile , i legittimari , nei dieci anni dall'apertura della successione , possono adire l'autorità giurìdiziaria per ottenere la riduzione delle donazioni/disposizioni testamentarie .
Naturalmente se il defunto non lascia coniuge discendenti o ascendenti ,
l'intera quota è disponibile e il testatore può lasciare tutto ai fraticelli.
Nel caso siano presenti dei fratelli del defunto e questo ha fatto testamento in favore dei fraticelli , non essendo i fratelli legittimari ( ma solo eredi legittimi e quindi tenuti in considerazione solo se non vi è testamento), questo non è impugnabile .
Per il caso che ti sei posta , la legge è giusta ,ai parenti lontani non è dato di interferire con la volontà del defunto manifestata in un testamento :C:

filoumenanike 19-02-2009 21.46.20

Citazione:

Originalmente inviato da gibbi (Messaggio 65237)
La polizza vita cui ti riferisci prevede l'impiego di un certo capitale( nel tuo esempio il ricavato dalla vendita di un immobile ) solitamente per un tempo determinato trascorso il quale ( se non vi è rinnovo) l'assicurazione provvede a restituire il capitale + X al contraente o, in caso di sua morte, ad altra persona indicata come beneficiario che può essere erede e non .
Se il soggetto escluso (e leso) è a conoscenza dell'esistenza di questo contratto , ritengo che l'uscita dal patrimonio del defunto della cifra investita nell' operazione possa essere considerata come una donazione per cui opera il principio di cui sopra .
Se dell'operazione è a conoscenza solo il beneficiario , è ancora un possibile metodo che il "futuro" defunto ha per "distrarre " denaro in favore di chi gli va.

scusa gibbi ma mi puoi spiegare perchè un genitore in vita non può donare ad uno dei suoi figli una somma in denaro? e la finta vendita se viene fatta accuratamente restituendo al figlio somme diverse in più riprese perchè potrebbe essere impugnata?8-) fiori.gif

Kael 20-02-2009 00.34.12

Intanto grazie a tutti, mi avete chiarito molto le idee...
Soprattutto gibbi con questo post:
Citazione:

Originalmente inviato da gibbi (Messaggio 65239)
Ci provo.
Nel nostro sistema la regola è il testamento e solo in mancanza di questo interviene la legge con i criteri che ti ho detto sopra.
Il nostro ordinamento poi , da un lato , offre lo strumento per liberamente disporre del proprio patrimonio , dall'altro , nel superiore interesse della famiglia , limita questa libertà .
Limitazione giustificata solo se vi sono eredi legittimari ( non i legittimi di cui sopra ) ossia un nucleo familiare in senso rigoroso e stretto quali coniuge figli e ascendenti , per tutelare i quali lo Stato limita la capacità del testatore operando una divisione del patrimonio ereditario in due parti : una quota detta "quota disponibile" è appunto a disposizione del defunto che ne può fare ciò che vuole . L'altra porzione , detta "quota di legittima" o per evitare confusioni " quota di riserva" , è quella di cui il titolare non può disporre ( nè in vita nè per testamento) e che va necessariamente devoluta a favore degli eredi legittimari ( coniuge figli ascendenti ) detti, per questo , anche eredi necessari.
L'entità della quota disponibile dipende dal numero e dal tipo di legittimari.
Se il defunto attraverso donazioni oppure per testamento ha disposto del suo patrimonio per una cifra che supera la porzione disponibile , i legittimari , nei dieci anni dall'apertura della successione , possono adire l'autorità giurìdiziaria per ottenere la riduzione delle donazioni/disposizioni testamentarie .
Naturalmente se il defunto non lascia coniuge discendenti o ascendenti ,
l'intera quota è disponibile e il testatore può lasciare tutto ai fraticelli.
Nel caso siano presenti dei fratelli del defunto e questo ha fatto testamento in favore dei fraticelli , non essendo i fratelli legittimari ( ma solo eredi legittimi e quindi tenuti in considerazione solo se non vi è testamento), questo non è impugnabile .
Per il caso che ti sei posta , la legge è giusta ,ai parenti lontani non è dato di interferire con la volontà del defunto manifestata in un testamento :C:

Ti chiedo ancora una cosa, visto che sei così disponibile fiori.gif
Dici che i legittimari sono il coniuge, i figli, e gli ascendenti, ma se poi nel tuo esempio escludi i fratelli devo dedurre che gli unici veri legittimari sono coniuge e figli, e tutti gli altri parenti (fratelli zii cugini etc) se non rientrano nel testamento ne sono esclusi?

Grazie ancora.

:C:

gibbi 20-02-2009 01.12.01

Citazione:

Originalmente inviato da Kael (Messaggio 65242)
Dici che i legittimari sono il coniuge, i figli, e gli ascendenti, ma se poi nel tuo esempio escludi i fratelli devo dedurre che gli unici veri legittimari sono coniuge e figli, e tutti gli altri parenti (fratelli zii cugini etc) se non rientrano nel testamento ne sono esclusi?

Grazie ancora.

:C:

I legittimari detti "eredi necessari"
sono solo coniuge figli e in assenza di figli gli ascendenti.
I fratelli del de cuius sono solo eredi legittimi , che vengono in considerazione solo se non c'è un testamento e non sempre .I fratelli del de cuius (ossia i collaterali) ereditano solo se non ci sono figli del de cuius e in concorso con il coniuge e gli ascendenti.
Spero di essere stata più chiara .

gibbi 20-02-2009 01.21.41

Citazione:

Originalmente inviato da filoumenanike (Messaggio 65241)
scusa gibbi ma mi puoi spiegare perchè un genitore in vita non può donare ad uno dei suoi figli una somma in denaro? e la finta vendita se viene fatta accuratamente restituendo al figlio somme diverse in più riprese perchè potrebbe essere impugnata?8-) fiori.gif

Non è stato detto che un genitore non può donare in vita ad un figlio.
In vita ciascuno è libero di donare anche tutto il suo patrimonio ad uno solo dei suoi figli o anche ad estranei.
Poichè come ho già detto più su , ciascuno di noi , per legge, ha degli eredi necessari , che non può in nessun caso escludere dalla sua successione ( coniuge, figli o , in assenza di figli , i genitori) e posto che per legge la donazione è considerata una sorta di "anticipo" sulla futura successione , accade che dopo la morte il valore delle donazioni fatte in vita da una persona( escluse quelle di modico valore) viene conteggiato insieme al valore dei beni che lascia in eredità , al fine di controllare che non sia stata lesa la cosidetta "legittima" ossia quella quota di eredità che spetta , per legge, agli
eredi necessari .
Se una persona ad esempio ha due figli e per vari motivi ( uno ha più bisogno di assistenza dell'altro ,uno non ha saputo farsi strada nella vita mentre l'altro non sa più dove metterli ecc. ) decide di beneficiare uno rispetto all'altro , potrà donargli in vita oppure disporre per testamento con maggior favore rispetto all'altro .
L'importante è che l'in più donato o lasciato per testamento ad uno dei due figli venga per cos' dire "pescato" dalla quota "disponibile" cioè da quella porzione che la legge gli concede di destinare a chiunque .
Non potrà toccare la quota di patrimonio che spetta per legge all'altro figlio sempre che quest'ultimo non rinunci a protestare , il che non succede quasi mai ....ops........... succede mooooolto raramente ( sono buona stasera) 8-)
Quindi nel caso di due soli figli(senza coniuge) la quota di legittima che non si può toccare è di 2/3 da dividersi tra i due fratelli mentre il residuo 1/3 corrisponde alla quota disponibile .
Il valore del donato non deve superare questa quota di
1/3, altrimenti vi sarà lesione e l'altro figlio potrà esperire l'azione di riduzione .
Il figlio "preferito" riceverà pertanto 1/3 in più del fratello e cioè la quota di 1/3 di legittima +ancora 1/3 di disponibile.

Kael 21-02-2009 14.04.29

Citazione:

Originalmente inviato da gibbi (Messaggio 65243)
I legittimari detti "eredi necessari"
sono solo coniuge figli e in assenza di figli gli ascendenti.

Ma in assenza di figli fin dove arrivano questi ascendenti? Intendi genitori e basta, o in assenza anche di questi si va avanti fino ad un certo punto?

gibbi 25-02-2009 22.52.22

Citazione:

Originalmente inviato da Kael (Messaggio 65263)
Ma in assenza di figli fin dove arrivano questi ascendenti? Intendi genitori e basta, o in assenza anche di questi si va avanti fino ad un certo punto?

Nelle relazioni di parentela , gli ascendenti vanno in questo ordine : figlio------> padre - nonno - bisnonno -trisavoro.
Se chi muore non lascia figli , ereditano i genitori o in assenza di questi gli altri ascendenti ( eventualmente in corcorso con il coniuge , se c'è).
Per il principio che il parente più prossimo esclude il remoto, se c'è un genitore , non succedono i nonni , se c'è un nonno , non succedono i bisnonni ecc.
Se ci sono più ascendenti dello stesso grado , la quota di eredità va divisa per metà a favore della linea materna e metà alla linea paterna . Se Tizio morendo non lascia figli nè genitori ma un nonno paterno e due materni , la quota si divide in due parti e il nonno paterno riceve il doppio degli altri due .

Da non dimenticare che si ereditano anche i debiti del defunto , particolare che molte volte sfugge a causa del particolare suono ( tintinnio ) che nell'immaginario si accompagna alla parola "eredità" . :C:

Ray 26-02-2009 01.03.01

Citazione:

Originalmente inviato da gibbi (Messaggio 65419)
Da non dimenticare che si ereditano anche i debiti del defunto , particolare che molte volte sfugge a causa del particolare suono ( tintinnio ) che nell'immaginario si accompagna alla parola "eredità" . :C:

Già. Tuttavia all'eredità si può rinunciare... ma si può sempre? E che accade?

gibbi 04-03-2009 01.37.00

Citazione:

Originalmente inviato da Ray (Messaggio 65430)
Già. Tuttavia all'eredità si può rinunciare... ma si può sempre? E che accade?

Ray ! strabuzza: , non ti facevo così rinunciatario. icon_mrgr:
Vediamo di metterci almeno gli occhi (ma solo questi , le mani in tasca per ora) su questa eredità .

Allora , quando uno muore si apre la successione ereditaria . Questa provoca una chiamata ereditaria ( detta delazione/vocazione) nel senso proprio del termine perchè l'eredità viene "offerta" a delle persone che se vogliono possono accettarla ( o rifiutarla) .
I destinatari di questa offerta sono detti "chiamati all'eredità" e per diventare eredi devono accettare , ossia manifestare una volontà ( espressa o tacita ) in tal senso.
Hanno dieci anni di tempo dalla morte del de cuius per accettare e solo dopo l'accettazione acquistano la qualità di eredi , subentrando in tutte le posizioni patrimoniali ( attive e passive ) del defunto.
Ora questo " passivo " merita un po' di attenzione perchè una volta divenuti eredi, sorge l'obbligo di sanare queste passività , le obbligazioni vanno soddisfatte e se il valore dei beni ereditati ( l'attivo) non dovesse essere sufficiente , gli eredi devono attingere al proprio patrimonio . Per un fenomeno detto "confusione" il patrimonio del defunto e quello dell'erede si uniscono , diventano un tutt'uno e su questo "tutt'uno" potranno agire i creditori del de cuius.
Ecco perchè è opportuno evitare le accettazioni frettolose e cercare di verificare se esistono e a quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto .
In presenza di una situazione non troppo chiara o comunque da verificare, è molto opportuno accettare "con beneficio di inventario" ( è chiamata così questa forma di accettazione che si contrappone a quella detta "pura e semplice")
Questa forma di accettazione prevede la redazione attraverso un procedimento che si apre con una domanda al Tribunale competente di un vero e proprio inventario, ove verrà elencato tutto quello che fa parte dell'eredità.
Permette soprattutto all'erede di mantenere il suo patrimonio distinto e ben separato da quello del defunto e di pagare i debiti ereditari solo nei limiti dell'attivo lasciato dal de cuius .
Questa prassi deve sempre essere seguita quando fra gli eredi vi sia anche un minore .


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