Testamenti
A quanto ne so, in Italia vige una legge per cui ai parenti spetta per forza una parte d'eredità, anche se la volontà del testatore è di lasciare tutto a terzi.
Volevo dunque chiedere quanta validità ha un testamento scritto senza atto notarile, solo con la propria firma a penna, e a quale scenario si può andare incontro nel caso che alla morte i parenti impugnino il testamento e pretendano la loro parte anche se l'eredità è assegnata interamente ad un altro. Grazie fiori.gif |
Aspettiamo qualche esperto, comunque a quanto avevo sentito, un testamento scritto a mano è valido, tuttavia non si può disporre dell'intero patrimonio, ma una certa parte è comunque destinata ai figli. In pratica, se ho capito bene, non si può diseredarli.
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so che l'unico modo per escludere i parenti stretti (figli) è sufficiente fare una finta vendita a chi si desidera come erede. in vita si può vendere tutto e così diseredare tutti gli eredi...
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Citazione:
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Citazione:
Quindi oggi la vedo dura per cose di un certo valore (e per fortuna, perchè io sarei uno dei cornuti fregati icon_mrgr:). Un conto è un orologio, ma per esempio una casa che vale centinaia di migliaia di euro o soldi liquidi oggi come oggi dovrebbero lasciar traccia. Non ricordo il limite, lo cambiano sempre (12500?) e si vede che non maneggio simili cifre tutti i giorni icon_mrgr:, ma sopra una certa cifra per l'antiriciclaggio bisogna fare delle cose particolari. Quindi quando un domani un notaio ricostruisce l'asse ereditario e vede che in un certo anno una casa (esempio) è andata ad un figlio, quest'ultimo dovrebbe dimostrare di averla pagata. Diverso se ci si mette d'accordo tra fratelli (per iscritto) Comunque anche io aspetto info più sicure da qualche esperto perchè purtroppo la cosa mi interessa doppiamente, essendo tanto "fortunato" da questo punto di vista icon_mrgr: P.s. Invece credo che, purtroppo, un genitore che dovesse dare soldi in contanti (magari piccole cifre dalla pensione tutti i mesi) ad un solo figlio riesca in questo modo a sfuggire alle legittime. |
Confermo tutto quello che ha detto Uno, per esperienzaoggi non è possibile fare nessun passaggio immobiliare se non è attestabile il passaggio di denaro e ci vuole un notaio sempre e comunque che attesti il valore del passaggio, inoltre tale calore non può mai essere inferiore al valore catastale rivalutato.. per cui non è poi così facile.
Una donazione è impugnabile in qualsiasi momento e la legittima è tutelata non solo per i figli ma per i primi parenti più prossimi se non ci sono figli. |
Citazione:
L'asse si forma sommando relictum piu' donatum in vita. Per la vendita degli immobili da padre a figlio vale quanto avete detto : deve essere reale e con prezzo congruo se no si tratta di negozio misto :donazione e vendita. Altra cosa importante e' che se viene donato il denaro al fine di acquistare un immobile , la DONAZIONE E' DELL'IMMOBILE NON DEL DENARO . In tal caso e' necessario far accertare che l'acquisto dell'immobile da parte del figlio e' simulato e che trattasi di acquisto da parte del padre e donazione di questo al figlio . In questo modo l'asse si accresce del valore dell'immobile donato. |
Citazione:
Le attribuzioni le fa il Giudice in caso di contestazione e l'onere della prova che l'immobile e' stato comprato col denaro del padre e' a carico dell'erede fregato . |
Citazione:
Quando sono venuti a mancare i miei nonni materni è successo un pò il caos, 5 figlie e un figlio,. da dividere solo un immobile perchè un terreno agricolo e una casa mio nonno lo aveva dato al figlio maschio anni prima (oltre a notevoli somme di danaro). Per quel che ne sò il considerare la casa e il terreno di mio zio come bene dividibile non è mai stata presa in considerazione,(o perlomeno non era considerabile allora) hanno diviso solo il denaro ricavato dalla vendita della vecchia casa...con notevoli discussioni..mah.. Brutte storie sempre quando di mezzo c'è un'eredità |
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il notaio alla compravendita fittizia registra comunque il tipo di pagamento, magari con un assegno del figlio al genitore. se poi il genitore restituisce al figlio la cifra in questione, l'erede fregato come può dimostrarlo? e inoltre il genitore può regalare di soldi a semplice titolo di piacere ad uno qualsiasi dei figli!
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Non credo che un genitore possa regalare dei soldi a titolo di piacere ad uno solo dei figli, o meglio lo può fare ma poi queste donazioni (se dimostrate) andrebbero rimesse sull'asse ereditario. Gli esperti mi correggano se sbaglio. Certo come dicevo sopra se un genitore regala 3/400 euro tutti i mesi, chi potrà mai dimostrare che questi soldi non li ha spesi per se.... Però il figlio che riceve non dovrebbe fare cose strane rispetto al suo reddito (es. avere uno stipendio da 1000 euro e pagare un mutuo da 750 euro, che tra l'altro la banca gli concederebbe solo con la garanzia di terza persona) Però è diverso che regalare tutto insieme.... Poi a livello operativo non so esattamente come funziona e ciò che in tribunale è possibile avere, esigere etc... |
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Solo se interpellato il notaio potrà dare informazioni sulle conseguenze che il compimento di quell'atto di disposizione ( compravendita donazione ecc. ) fatto dal soggetto in vita potrà avere un domani in caso di apertura di successione, non gli compete altro . Nel caso sia incaricato della redazione di un testamento potrà richiedere al testatore , al fine di redigere un atto valido, se sono state effettuate donazioni e dare così le più idonee istruzioni per la formulazione di un testamento che regga poi ad eventuale impugnazione ( sono forse queste le ricostruzioni cui ti riferisci ?) . Citazione:
Quindi per il meccanismo indicato sopra anche il versamento della cifra restitita dal genitore probabilmente lascierà traccia . Direi che è diritto di ogni persona sin che è in vita disporre del proprio denaro come meglio gli aggrada, ma questo è un principio che pochi riconoscono, si sentono "eredi" molto prima che venga ad esistenza il necessario presupposto di una successione------> la morte del soggetto. E d'altro canto il nostro ordinamento disciplina il fenomeno successorio tenendo conto in primis del principio della solidarietà della famiglia e subordinatamente della libera scelta del testatore, il che non mi trova sempre d'accordo. Edit : non ho letto Uno |
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Edit: non avevo letto Gibbi |
Domanda: fino a che grado di parentela è prevista la legittima?
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Citazione:
Nel nostro sistema , come ha già detto Nike , vi sono alcuni soggetti detti legittimari , ai quali la legge attribuisce un diritto intangibile ad una quota di patrimonio , e ciò indipendentemente dalle disposizioni e quindi dalla volontà del testatore .L'esistenza della categoria dei legittimari ( coniuge figli e ascendenti) va ricercata in quella difesa del superiore interesse della famiglia come ho già detto più su , si vuole cioè assicurare , ai più stretti congiunti ,una porzione di patrimonio ereditario dopo la morte del titolare e questa quota si chiama quota di legittima o riserva. Per assicurare ai legittimatri questa "legittima" la legge limita il diritto di disporre del testatore , correggendo o neutralizzando l'effetto non solo delle disposizioni contenute nel suo testamento , ma anche delle donazioni fatte in vita . Quindi se per testamento lascio tutto a te e nulla a mio marito diavolo.g: (e oggi gli starebbe pure bene icon_mrgr: ) avrei operato una lesione della legittima e quindi mio marito agirà in giudizio con l'azione di riduzione diretta ad ottenere la reintegrazione della lesione che ha subito . |
Citazione:
Voglio dire che se prova che qualcuno , non il testatore gli ha prestato i soldi per comprare......o altro ... |
Citazione:
il Notaio puo' non occuparsi di come avviene l'effettivo pagamento . L'importante e' che nell'atto di compravendita il venditore dica che e' stato pagato il prezzo indicato . Ma come il pagamento avvenga , ad esempio se il prezzo effettivo non e' quello indicato nel contratto ma maggiore , non e' cosa che interessa il Notaio . |
Una soluzione che ho visto adottare è quella di vendere la casa e con il ricavato stipulare (si dice così?) un' assicurazione sulla vita mettendo come beneficiario chi si preferisce. Per esempio l'eredità di una persona senza figli se non sbaglio passa legittimamente ai fratelli se ci sono, o ai nipoti ecc. Questa persona potrebbe intestare come beneficiario di una o più assicurazioni per esempio un nipote preferito, lasciando che il resto venga diviso tra gli altri.
Però visto che l'ho visto fare solo in quel caso domando: può un genitore fare lo stesso con i figli, in modo da lasciare più all'uno o all'altro? |
un genitore può dare soldi ad un figlio senza renderne conto agli altri, se reputa che uno dei suoi figli sia bisognoso di 100.000=euro nessun figlio potrà ex lege richiedere la stessa quota, nè la cifra regalata rientrerà nell'asse ereditario. al momento della morte l'asse ereditario è costituito solo da tutto ciò che in quel momento appartiene al defunto.
per quanto riguarda la vendita fittizia è attuabile, sta all'erede defraudato dimostrare che si è trattato di una falsa vendita. |
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In quale nazione? Non qui in Italia. Quote:
Che poi qualcuno (o molti) riescano a farla franca è un'altro discorso. ---------------------------------- Anche se uscendo dal discorso legale, vorrei evidenziare le parole di Gibbi, cioè che moltissimi si sentono eredi magari con genitori ancora giovani e in un certo senso sperano nella loro morte, cosa vergognosa, d'altro canto è pure vergognoso l'accanimento che mostrano certi genitori che stanno li a diventar matti per pensare a come anche da morti continuare a preferire un figlio/a piuttosto che un'altro/a, magari adducendo mille giustificazioni sul presunto comportamento diverso dei figli, quando questo comportamento lo hanno provocato e voluto spesso fin da tenere età. Poi ci sono fratelli e sorelle che a differenza di Caino gli manca solo il coltello (o era un sasso? Beh è lo stesso) Insomma da che parte la si guarda la cosa è una gran porcata |
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Era un'affermazione in risposta al tuo: "nè la cifra regalata rientrerà nell'asse ereditario. al momento della morte l'asse ereditario è costituito solo da tutto ciò che in quel momento appartiene al defunto." Perchè qui in Italia le cose non stanno come dici tu e sopra ce lo hanno spiegato molto bene anche tecnicamente. |
Citazione:
Tiene conto dell'intensità dei vincoli di parentela che uniscono i congiunti al defunto e opera secondo il principio prevalente del concorso e quello che i parenti più prossimi escludono i più lontani . Eredi legittimi sono coniuge , figli , ascendenti e collaterali , altri parenti fino al sesto grado .Per ultimo lo Stato . Se il defunto lascia coniuge e figli si apre il concorso tra loro e tutti gli altri sono esclusi. Se mancano discendenti , il coniuge concorre con gli ascendenti e con i collaterali. Se sopravvive il coniuge e non vi sono discendenti , ascendenti e collaterali , eredita il tutto. Se non vi sono nè coniuge nè discendenti , ereditano gli ascendenti e i collaterali ( es. genitori e fratelli/sorelle) del defunto. Se restano solo "altri parenti entro il sesto grado" ( nessun ascendente ne collaterale) vale la regola generale per cui i parenti di grado prossimo escludono quelli di grado più lontano ,cioè non si divide l'asse ereditario , ma prende tutto il parente più prossimo.Esempio lo zio esclude il cugino.Qualora vi fossero più persone dello stesso grado ( 3 cugini), si torna al criterio del concorso e l'asse viene divisa per 3 . |
Citazione:
Se il soggetto escluso (e leso) è a conoscenza dell'esistenza di questo contratto , ritengo che l'uscita dal patrimonio del defunto della cifra investita nell' operazione possa essere considerata come una donazione per cui opera il principio di cui sopra . Se dell'operazione è a conoscenza solo il beneficiario , è ancora un possibile metodo che il "futuro" defunto ha per "distrarre " denaro in favore di chi gli va. |
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