Citazione:
Originalmente inviato da Astral
2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all’altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In questo caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica. E’ nullo l’accordo con il quale le parti escludono l’esistenza di tale diritto, anche quando l’esclusione riguardi entrambi i contraenti.
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c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, dietro presentazione dell’originale dell’atto notificato.
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Grazie Astral
, non avevo capito proprio male allora...
Cavolo... è più tutelato un contratto di affitto .... devo dare disdetta 6 mesi prima... ...
e io non sono un avvocato e ho letto velocemente....