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Vecchio 01-02-2007, 18.38.30   #8
Astral
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PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla sua piena realizzazione nell’ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.



ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende pe

« patto civile di solidarietà »: l’accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune.





CAPO II



PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ





SEZIONE I

CONDIZIONI E MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ





ART. 3.

(Presupposti).

1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un patto civile di solidarietà.

2. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà fra loro le persone indicate nei commi primo, secondo e terzo dell’art. 87 del codice civile.

3. Il divieto previsto dai numeri 3) e 5) del primo comma dell’art. 87 non opera quando i contraenti il patto civile di solidarietà siano dello stesso sesso.

4. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 87 del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà siano di sesso diverso.

5. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra era legata da un patto civile di solidarietà.

6. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma 5.

7. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero.

ART. 4.

(Costituzione del patto civile di solidarietà).

1. Il patto civile di solidarietà deve essere sottoscritto, a pena di nullità, davanti all’ufficiale dello stato civile.

2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocati per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà.

3. Nell’istanza ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 3 della presente legge.

4. E’ fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione del patto entro e non oltre un mese dalla presentazione dell’istanza.

5. In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile convoca i contraenti nel termine di dodici ore dalla ricezione dell’istanza.

6. L’ufficiale dello stato civile appone la data e la firma su tre esemplari originali del patto, trattenendone uno presso di sé e procede immediatamente ad iscriverlo nel registro dello stato civile.

7. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nei registri dello stato civile e fino all’annotazione dell’avvenuto scioglimento.

8. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto civile di solidarietà qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 3.

9. Sono esenti da tributo tutti gli atti necessari alla costituzione, modificazione e cancellazione del patto civile di solidarietà.



ART. 5.

(Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere del patto civile di solidarietà)

1. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà.

2. Contro l’eventuale rifiuto, da motivarsi per iscritto, è ammesso ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio entro un mese dal deposito.

3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all’ufficiale dello stato civile di presiedere alla sottoscrizione del patto civile di solidarietà e di iscriverlo nei registri.

4. Nella stessa sentenza il tribunale, su istanza di parte, pone a carico dell’amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV del titolo II del capo VI del codice di procedura civile.

SEZIONE II

EFFETTI E MODIFICHE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ



ART. 6.

(Norme applicabili al patto civile di solidarietà).

1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti.

2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non apposti.





ART. 7.

(Contenuto del contratto)

1. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha il dovere di collaborare alla vita di coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità.



ART. 8.

(Regime patrimoniale).

1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.

2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto civile di solidarietà, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, entro limiti ragionevoli, per soddisfare le esigenze della vita di coppia.

3. I contraenti del patto civile di solidarietà possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:

a) la comunione legale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;

b) la comunione convenzionale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.

4. Il regime patrimoniale scelto deve essere annotato a margine dell’iscrizione nel registro dello stato civile.

5. Qualora i contraenti del patto civile di solidarietà non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In tale caso si applicano le norme del libro I, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.



ART. 9.

(Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale).

1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà devono essere modificati, a pena di nullità, nelle stesse forme di cui all’art. 4 e sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nei registri dello stato civile.



ART. 10.

(Malattia e decisioni successive alla morte).

1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al Libro primo, Titolo XII, Capo primo, del codice civile, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

Ultima modifica di Astral : 01-02-2007 alle ore 18.41.45. Motivo: aggiunta
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