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Vecchio 28-10-2007, 19.59.52   #15
gibbi
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Concludo con l'ultimo aspetto.
Si è già evidenziato che trattasi di un condono di ampia estensione (unico sino a tre anni di pena detentiva ) e poco selettivo sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo , trattasi di un provvedimento oggettivamente molto “largo” , perché limitati sono i reati che restano esclusi dall’indulto 2006.
Il Legislatore , in considerazione della loro particolare odiosità e allarme sociale, ha escluso la concessione del beneficio agli autori di particolari ed efferati delitti ( … es. associazioni sovversive, terrorismo , strage,sequestro di persona, banda armata , associazione di tipo mafioso, riduzione e mantenimento in schiavitù , prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico , iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone , violenza sessuale ,usura e riciclaggio, produzione traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in particolari fattispecie aggravate ..)
Dell’indulto potranno pertanto beneficiare TUTTI coloro che hanno commesso reati diversi dal quelli esclusi dall’elenco prima del 2 maggio 2006 e ne riporteranno , o hanno già riportato, condanne penali.

E’ proprio l’ingiustificata ampiezza di questo provvedimento che da un lato ha ricompreso reati certamente gravi quali la detenzione di materiale pornografico, la violenza sessuale di lieve entità .. ma dall’altro NON HA ESCLUSO dal beneficio reati molto più gravi ed efferati quali l’omicidio volontario , gli infortuni mortali sul lavoro ed in genere tutti i casi di violazione delle norme di sicurezza sul lavoro la rapina aggravata , l’estorsione aggravata , i reati finanziari- societari e contro la Pubblica Amministrazione ( es. reati di concussione,corruzione,falso in bilancio peculato….) , che si sono concentrate le critiche più consistenti . Non si può non tacciare quantomeno di dubbia ragionevolezza la scelta dei reati inseriti nel catalogo.

L’indulto , secondo la previsione del codice penale , normalmente non estende i suoi effetti alle pene accessorie , salvo che la legge di concessione non disponga diversamente .
In questa occasione la legge 241/2006 ha previsto una normativa molto ristretta perché non si estende alle pene accessorie sia temporanee che permanenti , ossia non si estende a quelle pene-sanzioni che derivano automaticamente dalla condanna come effetto penale di quest’ultima. Semplificando , sono pene che accedono ad una pena principale e non possono stare da sole, ossia essere oggetto esclusivo di una condanna .L’accessorietà non le rende meno importanti e ad esse attiene una funzione punitiva , perché intensificano la misura affittiva della pena ed anche una funzione preventiva nella misura in cui mirano ad impedire la reiterazione del reato con la rimozione delle condizioni che potrebbero indurre il soggetto a delinquere nuovamente.
Brevemente ed indicativamente : interdizione dai pubblici uffici e da un arte o professione , incapacità di contrarre con la P.A. e decadenza o sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, pubblicazione della sentenza di penale di condanna.
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