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Vecchio 08-09-2009, 10.52.06   #17
nikelise
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In toria , poi in pratica accertarlo e' molto difficile il limite
della difesa personale e' sempre stato nel bilanciamento tra il ''bene'' in pericolo ed il '' bene'' che si offende per difesa.
Se e' in pericolo il bene vita si puo' arrivare a sopprimere per difesa una vita se e' in pericolo un bene materiale la difesa si deve limitare ad un'offesa di un ''bene ''dal valore simile.
Questo in linea di principio .
Principio che si sposa assai bene con la graduazione di valori che hanno i fondamenti filosofici , esoterici ,etici che conosciamo.
Questo principio e' stato in parte messo in discussione nel 2006 da una forza politica che ha fatto aprovare la seguente modifica del principio della stretta proporzionalita' di cui sopra a favore di un'estensione dei beni da proteggere .
Vi copio la riforma del 2006 .


Citazione:
All'articolo 52 è stato aggiunto dal Parlamento il 24 gennaio 2006un comma 2 recante le disposizioni che seguono: « Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale»
La riforma del 2006 ha introdotto dunque una presunzione assoluta (iuris et de iure) di proporzione fra difesa e offesa, nei casi di reazione avvenuta durante la commissione di delitti di violazione del domicilio ed in presenza di un pericolo di aggressione fisica. Inoltre al domicilio sono equiparati i luoghi di esercizio di attività economiche. Perché operi la presunzione di proporzione è necessario che ci si trovi :
  • In uno dei casi previsti dall'articolo 614, commi 1 e 2 c.p.
  • Che colui che pone in essere la legittima difesa abbia il diritto di trovarsi in quel luogo
  • Che vi sia un pericolo per l'incolumità della persona
  • Che la legittima difesa sia operata attraverso un 'arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi la adopera.
Se manca anche una di queste condizioni la presunzione di proporzione non opera; ciò non toglie che la legittima difesa possa essere comunque riconosciuta se la proporzione tra difesa ed offesa è effettivamente presente (art. 52 comma 1 c.p.).
Per miglior comprensione il 614 cp descrive la violazione di domicilio ve lo copio:
Citazione:
La Violazione di domicilio è il reato previsto dall'artt. 614 del codice penale, che punisce, a querela di parte, chiunque “si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nella appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno”.
La sanzione è della reclusione fino a tre anni, ma se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, o se il colpevole è palesemente , la pena è da uno a cinque anni e si procede d’ufficio (cioè anche in mancanza di querela).
Come vedete le regole ci sono vanno solo correttamente applicate .
Anche prima pero' il pericolo per il bene vita era considerato una causa di giustificazione, con la riforma ,per una sfiducia nell'applicazione della regola , si e' introdotta la presunzione di cui sopra .
Che ne pensate e' stato giusto o e' una deriva dai principi?
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