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Vecchio 05-11-2009, 22.24.52   #64
Grey Owl
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Originalmente inviato da Uno Visualizza messaggio
...ma il giornalista non dovrebbe avere un codice etico e qualora non lo abbia come persona non dovrebbe l'ordine dei giornalisti porre un rimedio?
Mi sono andato a leggere il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica che ho trovato nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. (Art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3/8/1998).

In totale sono 13 articoli di cui farò una sintesi:
Articolo1 diritto dei cittadini all'informazione ed in contempo diritto della persona. La professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure.

Articolo 2 tutela degli archivi personali dei giornalisti.

Articolo 3 La tutela del domicilio e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Articolo 4 Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezza.

Articolo 5 Nel raccogliere dati personali, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

Articolo 6 La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Articolo 7 Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca , secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Articolo 8 Il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

Articolo 9 Il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Articolo 10 Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

Articolo 11 Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 12 Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali.

Articolo 13 Sanzioni disciplinari.

Leggerlo nella sua completezza non comporta molto tempo e permette di avere la giusta prospettiva per quello che sarebbe la sua giusta applicazione ma che rimane disatteso ad ogni uscita di quotidiano...

Ultima modifica di Grey Owl : 05-11-2009 alle ore 22.27.14.
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