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Vecchio 26-10-2010, 23.32.44   #2
AzzeccaGarbugli
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La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale con le sentenze che citi , sono intervenute per il caso di separazione consensuale esaminando e pronunciandosi solo sull'art. 707 c.p.c che disciplina appunto la comparizione dei coniugi nella separazione .

Ora non tutti i Tribunali seguono questa giurisprudenza , (dettata , ripeto , per la separazione) anche per l'ipotesi di domanda congiunta di divorzio . Per questa è senz'altro prevalente la tesi che la difesa tecnica , ovvero la presenza del difensore , è necessaria.


Questa difformità è resa possibile perchè , trattandosi di interpretazione di una norma di legge , ogni Tribunale è libero di decidere come operare e questa scelta non è frutto di un capriccio del Presidente del Tribunale , ma ha alla base delle serie argomentazioni giuridiche - che non è il caso qui di trattare - strettamente collegate al fatto che la procedura / il rito che disciplina la separazione è diversa da quella del divorzio .
Nel caso che qui interessa , i giudici che trattano la materia delle separazioni e dei divorzi nei vari Tribunali , si riuniscono , discutono e manifestano il loro parere su quel dato problema ( avvocato o no nei divorzi coniunti?) scegliendo una interpretazione piuttopsto che un'altra e la loro decisione viene poi formalizzata dal Presidente che detta l'indirizzo per quel Tribunale, indirizzo al quale l'operatore del diritto dovrà necessariamente uniformarsi.


A differenza di quanto avviene in America e che ci viene fatto conoscere attraverso i vari processi celebrati in film e telefilm che abbondano alla Tv , nel nostro ordinamento le sentenze delle Corti Superiori non "fanno legge" nei confronti dei giudici di grado inferiore e questo per il principio dell'indipendenza della magistratura italiana che opera non solo dagli altri poteri dello Stato , ma anche da ogni altro giudice .
Conseguentemente un principio stabilito dalla Corte di Cassazione ( la cosidetta giurisprudenza ) può essere seguito dal singolo magistrato , ma anche no avendo quest'ultimo il potere di decidere una causa senza adeguarsi agli orientamenti dei giudici superiori. E' sufficente che la sua decisione , difforme dai principi , sia adeguatamente motivata .
Per evitare fraitendimenti , ripreciso che questa indipendenza / libertà vige solo in relazione alle interpretazioni di una norma di legge , quando appunto la portata della norma non è chiara o è controversa.
Spero di aver fatto un po' di chiarezza ..... .
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"....Chi dice le bugie al dottore , vedete figliuolo è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare : a noi tocca poi imbrogliarle"

Ultima modifica di AzzeccaGarbugli : 26-10-2010 alle ore 23.53.01.
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