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Vecchio 04-10-2007, 17.42.55   #6
gibbi
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Ciao a tutti , sono Gibbi.
Ho avuto modo in questi mesi di approfondire il tema dell’indulto e mi farebbe piacere condividere con voi le informazioni che ho acquisito .

Personalmente ritengo che migliorare la situazione delle carceri sia un dovere sacrosanto di ogni istituzione , ma la garanzia delle condizioni umane per i detenuti non può interagire e stravolgere l’aspetto temporale delle condanne , non può far dimenticare le vittime del reato ed in genere le persone offese dallo stesso, vanificare gli sforzi ed il lavoro dei magistrati e degli operatori della sicurezza .
Le carceri italiane sono sovraffollate da sempre , è un problema perenne.
La scarcerazione di massa conseguente all'indulto avrebbe potuto avere un senso , pur superando quella che era la legittima preoccupazione della collettività , se accompagnato da un accorto ed intelligente disegno di politica giudiziaria da mettere sull’altro piatto della bilancia. Così non è stato e manca a tutt’oggi un qualsiasi progetto degno di questo nome.


Vorrei provare a dire qualcosa su questo istituto in generale per poi magari evidenziare le caratteristiche - differenze - mancanze che hanno portato (operatori e non) a definire l'indulto 2006 "incomprensibile " sia nelle motivazioni che nell'attuazione .
Spero che conoscere qualche elemento in più possa essere di aiuto in questa discussione .
Potrebbe essere utile inserire il testo della Legge 241/2007 ma confesso che è la prima volta che posto e sono imbranata di natura . Urge un aiutone .

L'indulto (come l'amnistia) è un provvedimento di clemenza generale concesso dallo Stato nei confronti di soggetti che sono stati condannati per reati , condona in tutto o in parte la pena inflitta ed è giuridicamente una causa estintiva della pena.
La recente legge sull'indulto approvata dal Parlamento con la maggioranza dei 2/3 prevede il condono di una parte della pena inflitta nella sentenza : fino a tre anni per le pene definitive e sino a euro 10.000,00 per le pene pecuniarie sole o congiunte a pene detentive e solo per i reati commessi sino a tutto il 2 maggio 2006 compreso .


Ho volutamente sottolineato le espressioni "condannati " "estintiva della pena" e "pena inflitta nella sentenza" perché mi sembra importante evidenziare che l'istituto dell' indulto estingue la pena ed incide sulla punibilità in concreto .

Provo a spiegare meglio .
La concessione dell'indulto necessariamente presuppone che sia pronunciata una sentenza di condanna con il riconoscimento quindi della responsabilità penale dell'imputato : al momento dell'entrata in vigore della legge , l'indulto( e lo sconto di pena da questo prevista ) risulta applicabile tanto a favore di chi ha già subito una condanna ( definitiva e non ) , quanto a favore di colui per il quale il processo sia in corso e addirittura a favore di colui per il quale il processo debba essere ancora aperto .


Ci deve sempre essere un processo ( o meglio un procedimento ) alla fine del quale il magistrato pronuncia un provvedimento che contiene l'applicazione di una pena , che viene condonata (appar indulto).

Pertanto , se il reato è già stato giudicato con una sentenza definitiva , l'indulto viene applicato dal giudice dell'esecuzione penale senza eccessive formalità: viene pronunciata una ordinanza che viene notificata al P.M. e all'interessato. In questo caso si determina uno sfoltimento immediato delle presenze in carcere.

Se invece il processo è in corso o non è ancora aperto - ricordo che il limite temporale di questo indulto è il 2 maggio 2006 - il beneficio viene applicato dal giudice del dibattimento contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna .

Per dirla in breve vi è necessità di completamento dell'iter processuale venendosi così a distogliere le risorse , peraltro già scarse, dell'apparato della giustizia ad altri processi .

Quanto detto permette di comprendere una delle tante critiche mosse all'intervento legislativo del 2006 che per la prima volta e sembra ingiustificatamente , opera senza un contestuale e contemporaneo provvedimento di amnistia, atto di clemenza generale ma estintivo oltre che della pena anche del reato , che avrebbe senz'altro avuto una forte componente deflattiva sul carico delle pendenze penali dei tribunali.
Spero di essere stata abbastanza chiara.
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