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Vecchio 18-12-2007, 00.36.31   #26
RedWitch
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Citazione:
4) Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire – in sede di consuntivo – entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha il diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre il diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
Punto 4: pagamento degli oneri accessori (spese di amministrazione) : in genere viene versata insieme alla prima mensilità una quota dell'amministrazione, come acconto (calcolata in base ai consuntivi dell'anno precedente), poi viene deciso di comune accordo come verranno effettuate le successive. Il conduttore ha sempre il diritto di visionare i consuntivi che gli permetto di verificare la veridicità degli importi delle spese.


Citazione:
5) Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.


Punto 5: Le spese per i bolli sono a carico del conduttore, quelle di registrazione sono divise a metà tra locatore e conduttore (anche se in linea di massima per consuetudine anche le dei bolli, vengono equalmente divise tra i due).
Le parti, possono delegare una delle associazioni a cui si rivolgono per l'assistenza, anche per la registrazione (verrà chiesta una somma di 5/10 € per la commissione)

Citazione:
6) Il pagamento del canone o quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.
La vendita della unità immobiliare locata – in relazione alla quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore – non costituisce motivo di risoluzione del contratto.


Il punto 6 dichiara che l'erogazione dell'importo dell'affitto non puo' essere sospeso, e che il mancato pagamento anche di una sola mensilità costituisce il conduttore in mora salvo, specifici casi previsti dalla legge.

In caso di vendita dell'immobile, il locatore puo' decidere se concedere o meno prelazione al conduttore (va cancellata la voce che non interessa)

Citazione:
7) L’immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi:
__________________________________________________ ______________________________
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale.
Per la successione del contratto si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.


Punto 7: destinazione d'uso dell'immobile (civile, come abitazione) e tutte le persone conviventi dell'intestatario del contratto

E' inoltre vietato sublocare totalmente o parzialmente l'immobile (a meno che non ci sia un patto scritto tra le parti).

In caso di morte del conduttore del contratto, gli succedono, i parenti stretti (coniuge o figli) con lui conviventi.

Citazione:
8) E’ facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima.


Punto 8: Il conduttore puo' recedere dal contratto per gravi motivi, da comunicare al locatore tramite lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima del rilascio dell'immobile.


continua..
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