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Vecchio 11-06-2008, 23.28.54   #17
AzzeccaGarbugli
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Predefinito

.....come a dire che non c'è previsione di reato se chi rivela ad altri è parte della corrispondenza per esserne il destinatario o il mittente.
Quando cioè il contenuto di un messaggio o di una comunicazione riservata viene rivelato all'esterno da una delle parti siamo in presenza di utilizzo di corrispondenza "a lui diretta" con la conseguente esclusione di ogni indebita o abusiva acquisizione dell'informazione. Non risulterebbero pertanto ravvisabili gli estremi per l'applicazione delle norme del codice penale relative all'inviolabilità dei segreti citate prima.

A mio avviso , il destinatario del messaggio che ne comunica il testo a terzi non tiene un comportamento in contrasto con un espresso divieto normativo , né (per quanto mi risulta premessa la mia limitata conoscenza dell 'argomento ) trattasi di comportamento disciplinato direttamente dalla legge sulla Privacy . L'ordinamento non pone espressi vincoli di riservatezza nei confronti dei destinatari di un messaggio, di una corrispondenza o di una comunicazione ad essi dirette , salvo il caso di obblighi o cautele previsti a livello normativo contrattuale o deontologico (banca , medico , avvocato ecc.)
La violazione del diritto alla riservatezza di una corrispondenza commesso da chi ne è parte potrebbe portare all'applicazione delle norme sul risarcimento del danno in sede civile . Come dire che l'autore del deplorevole gesto potrà essere tenuto a rispondere nei confronti dell'altro qualora a quest'ultimo , da questo comportamento, deriverà un danno.
Se poi il contenuto della corrispondenza faceva riferimento a fatti di terza persona che attraverso la diffusione viene diffamata e questa sporge querela per diffamazione nei confronti di entrambi , autore delle espressioni infamanti e autore della diffusione , quest'ultimo potrebbe essere tenuto alla rifusione dei danni che al primo sono derivati da questa pubblicità ( ad esempio spese legali sostenute nel procedimento penale )
Senza danno ingiusto meritevole di risarcimento , resterebbe il solo aspetto etico e morale ...non sanzionato da norme.

Al concetto di segretezza vista nel suo duplice aspetto , attivo come attribuzione del diritto di escludere altri dalla conoscenza del contenuto della sua comunicazione e dal suo sfruttamento , passivo come divieto a chi non è autorizzato di procurarsi divulgare o utilizzare notizie in ordine ad un determinato fatto /oggetto / situazione ,si affianca quello di riservatezza intesa come interesse di un individuo a mantenere nella propria sfera privata fatti e notizie che non si vuole vengano a conoscenza di terzi.
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"....Chi dice le bugie al dottore , vedete figliuolo è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare : a noi tocca poi imbrogliarle"
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