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Vecchio 16-10-2007, 01.26.58   #14
gibbi
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Sfogo condiviso Ray.

Per completezza in punto “questioni soggettive” riporto brevemente alcune argomentazioni svolte dai sostenitori dell’indulto 2006 quale provvedimento inevitabile stante l’emergenza carceri :
-l’indultato prima o poi sarebbe comunque uscito dal carcere ( in uno spam temporale da un giorno a tre anni all’entrata in vigore del provvedimento)
-le statistiche evidenziano tassi di recidiva elevati anche nel caso di scarcerazioni ordinarie
-studi anche recenti rilevano come numericamente non ci sia molta differenza tra il tasso di recidiva degli indultati e quello dei soggetti scarcerati al termine della loro pena.

Con ciò si vuole evidenziare come a non funzionare sia proprio il sistema carcerario tradizionale non tanto il provvedimento eccezionale del 2006 .
Sulla base delle statistiche Istat ( che riporto sinteticamente) negli ultimi trent’anni il numero percentuale dei condannati con precedenti penali è stato fino al 1985 intorno al 50/55% , nel decennio dal 1986-1995 (in questo periodo furono emanati due provvedimenti di clemenza ) non superiore al 47% per poi aumentare nell’ultimo decennio aggirandosi intorno al 60% (ultimo dato Istat del 2004).
Ora , secondo questi dati, in Italia più della metà dei soggetti che subiscono una condanna penale definitiva commettono successivamente altri reati a conferma - si dice - che chi è già stato condannato , il più delle volte ricade in attività criminose, con un progressivo aumento del tasso di recidiva all’aumentare del numero delle scarcerazioni.

E si tratterebbe il più delle volte di soggetti marginali , privi di abilità spendibili nella società, autori di reati di minor gravità .
Il carcere più che correggere spingerebbe il detenuto a delinquere , senza soluzione alcuna al problema. Rientra in carcere chi non ha nulla in mano e chi non può contare su appoggi fuori dalla struttura penitenziaria .L’assenza di alternative lo porterebbe inevitabilmente a commettere un altro reato.

Prima di vedere nel concreto le esclusioni oggettive , ossia i tipi di reati esclusi dal beneficio, due parole sulla irrinunciabilità dell’indulto.
Contro una sentenza che concede l’indulto, l’imputato può proporre impugnazione solo nel caso in cui ritenga di dover essere assolto e non semplicemente beneficiato.

In tutti gli altri casi l’indulto non è rinunciabile . Non è previsto che il soggetto condannato possa rinunciare volontariamente al beneficio che viene appunto applicato prescindendo del tutto dalla volontà del destinatario .
Lo Stato rinuncia alla punizione con un proprio atto di sovranità e di clemenza , il beneficiario non può rinunciare a questa elargizione .
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