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Vecchio 01-02-2007, 18.42.21   #9
Astral
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ART. 11.

(Diritti successori).

1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro II, titolo II, capo II del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente legato al defunto da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.

2. Al contraente di un patto civile di solidarietà che sopravvive è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l’arredano, se di proprietà del defunto o comuni, sia in caso di successione legittima che testamentaria, per la durata di un anno.



ART. 12.

(Diritto al lavoro).

1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti un patto civile di solidarietà, costituito da almeno due anni.

2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, a parità di condizioni la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti un patto civile di solidarietà, costituito da almeno due anni.



ART. 13.

(Militari e forze dell’ordine).

1. Gli esoneri, le agevolazioni le dispense e le indennità riconosciute ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell’ordine connesse con l’appartenenza ad un nucleo familiare, sono estese, senza limite alcuno, ai contraenti di un patto civile di solidarietà, costituito da almeno 2 anni.



ART. 14.

(Disciplina fiscale e previdenziale).

1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto ad un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile che sia stato stipulato da almeno due anni.

2. La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall’appartenenza ad un determinato nucleo familiare è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile che sia stato iscritto da almeno due anni, rispetto al momento in cui matura il diritto al trattamento pensionistico o previdenziale.

3. Sono estesi di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto da almeno due anni nel registro dello stato civile, tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un’attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva e dai contratti individuali o atipici.



ART. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

1. Le parti di un patto civile di solidarietà hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all’assistenza sanitaria e penitenziaria.





SEZIONE III

Scioglimento del patto civile di solidarietà



ART. 16.

(Scioglimento del patto civile di solidarietà).

1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di una delle parti ovvero nel caso una delle parti contragga matrimonio.

2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all’altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In questo caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica. E’ nullo l’accordo con il quale le parti escludono l’esistenza di tale diritto, anche quando l’esclusione riguardi entrambi i contraenti.

3. L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento del patto civile di solidarietà:

a) in caso di morte o susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne abbia interesse;

b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti;

c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, dietro presentazione dell’originale dell’atto notificato.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima della annotazione di cui al comma 3.





ART. 17.

(Provvedimenti riguardo ai figli comuni).

1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, l’affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli comune della coppia, in caso di disaccordo, sono disposti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile.



ART. 18.

(Effetti patrimoniali dello scioglimento).

1. Con il patto civile di solidarietà le parti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto stesso.

2. In caso di disaccordo tra le parti la controversia è di competenza del Tribunale.







SEZIONE IV

Disposizioni relative al Contraente straniero



ART. 19.

(Modifiche all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: « matrimonio » sono inserite le seguenti: « o un patto civile di solidarietà »;

b) al comma 1-bis, dopo la parola: « matrimonio » sono inserite le seguenti: « o al patto civile di solidarieta` »;

c) al comma 5, dopo la parola: « matrimonio » sono inserite le seguenti: « o del patto civile di solidarieta` ».

2. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il comma seguente: « Il permesso di soggiorno per motivi familiari è concesso alle parti che hanno contratto un Patto civile di solidarietà, quando il Patto duri da almeno due anni ».



ART. 20.

(Modifica all’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. All’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Lo straniero o l’apolide, che abbia stipulato un patto civile di solidarietà da almeno cinque anni con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando abbia risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della Repubblica, e purché il patto stesso non abbia perso per qualsiasi motivo efficacia prima del deposito dell’istanza all’autorità competente a dichiarare l’acquisto della cittadinanza».





CAPO III



NORME FINALI



ART.21.

(Delle modifiche al codice civile)

1. All’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole: « il coniuge », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà ».

2. Nel Libro I, Titolo XII, del codice civile è inserito il seguente articolo:

« 403 bis. (Delle persone unite da patto civile di solidarietà). Ai fini delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, disciplinate dal presente titolo, la persona legata da patto civile di solidarietà è equiparata al coniuge. ».

3. All’articolo 433, primo comma, numero 1), del codice civile, dopo le parole: « il coniuge » sono aggiunte le seguenti: « o la persona legata da patto civile di solidarietà ».

4. All’articolo 438 del codice civile è aggiunto il seguente quarto comma: « La persona che è stata legata da patto civile di solidarietà è tenuta a prestare gli alimenti all’altra parte, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento il cui l’avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà. ».

5. All’art. 2941 del codice civile, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente numero: « 1 bis) tra le persone legate da patto civile di solidarietà; ».



ART. 22.

(Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un patto civile di solidarietà, gli succede nel contratto la parte superstite del patto civile di solidarietà ».



ART. 23.

(Modifiche al codice penale).

1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente: « Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell’altra parte di un patto civile di solidarietà, ovvero della persona cui è legato da un’unione di fatto ».

2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente: « Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l’altra parte di un patto civile di solidarietà o l’altra persona cui è legato da un’unione di fatto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore ».



ART. 24.

(Modifica all’articolo 199 del codice di procedura penale).

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo

199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « I prossimi congiunti o l’altra parte di un patto civile di solidarietà o la persona legata da un’unione di fatto con l’imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre ».
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