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Vecchio 11-06-2008, 13.19.32   #16
AzzeccaGarbugli
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Grazie dei "benvenuto".
Continuo con le mie riflessioni e veniamo alla segretezza ...

Questo "diritto alla segretezza" epistolare ( e telematica) consiste nella pretesa a che terzi estranei non prendano abusiva conoscenza del contenuto della corrispondenza e ciò a prescindere dalla ulteriore divulgazione , ovvero la violazione sta già nel fatto di
averne presa abusiva conoscenza indipendentemente dal fatto che venga poi divulgata o meno.
Di questo diritto alla segretezza sono esclusivi titolari il mittente e il destinatario e si rivolge a tutti i soggetti estranei a quelli tra cui si svolge la corrispondenza .
Il segreto riceve una tutela giuridica molto forte e oltreche garantito dalla Stato ( art. 15 della Cost.*)è anche tutelato dal legislatore penale che ne sanziona la violazione agli artt. 616-623 c.p. tra i delitti contro la libertà individuale .
Tra questi articoli del codice penale cito (riassuntivamente ) quelli relativi alla corrispondenza che prevedono la punibilità per chiunque prende cognizione del contenuto della corrispondenza chiusa a lui non diretta, per chiunque sottrae o distrae o distrugge o sopprime in tutto o in parte corrispondenza a lui non diretta con l'aggravante se senza giusta causa il colpevole anche ne rivela in tutto o in parte il contenuto , chiunque prende cognizione in modo fraudolento di una comunicazione telefonica o telegrafica a lui non diretta, chiunque interrompe o impedisce tali comunicazioni , chiunque viene a conoscenza in modo abusivo del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta sulla
quale vige il segreto e senza giusta causa lo rivela ad altri arrecando nocumento... .
Quindi le fattispecie previste dal legislatore e punibili penalmente includono l'attività commessa da un soggetto su corrispondenza A LUI NON DIRETTA ....

* art. 15 Cost-tutela della corrispondenza
"La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazionesono inviolabili.
la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge"
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"....Chi dice le bugie al dottore , vedete figliuolo è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare : a noi tocca poi imbrogliarle"

Ultima modifica di AzzeccaGarbugli : 11-06-2008 alle ore 13.22.36.
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