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Vecchio 17-01-2010, 18.03.48   #13
AzzeccaGarbugli
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Predefinito Ha 32 anni , è studentessa fuori corso, ma va mantenuta

"Un padre condannato a pagare gli alimenti alla figlia trentaduenne , universitaria all'ottavo anno fuori corso della facoltà di filosofia .
La figlia avrà diritto al mantenimento sino a che non sarà economicamente autosufficiente. L'ha stabilito il Tribunale di Bergamo,accogliendo il ricorso della figlia".

Questo la notizia data ieri dai media . L'ho appresa mentre ero alla guida dell'auto e pur avezzo all'indipendenza aspesso al limite dell'originalità del giudizio che contraddistingue l'attività di ogni magistrato , non nascondo che la notizia mi ha colto di sorpresa e da qui quell 'involontaria neanche tanto ridotta invasione di corsia che mi ha di procurato una sequela di insulti molto ben mimati da conducente e navigatore dell'autovettura che mi correva a fianco .

Ora , ripreso dallo choc che sicuramente ho condiviso con molti altri genitori che hanno sentito la notizia così riportata , mi sento in dovere di tranquillizzarli.
Le cose non stanno così ( per fortuna) .
La notizia è volutamente lacunosa e la lettura "giuridica" del fatto impropria.
Vediamo il fatto : in esito ad una sentenza di divorzio pronunciata nel 1997 un padre è tenuto a versare l'assegno di mantenimento per la figlia , studentessa universitaria allora ventenne. Tre anni fa , questo padre ha (e giustamente , aggiungo io) ritenuto che la figlia , ventinovenne , fosse oramai sufficientemente adulta per poter provvedere a sè e deve aver pensato che "il taglio dei viveri" avrebbe forse dato una pinterella alla parte filosofa , decisamente troppo sopita , della ragazza
ed ha arbitrariamente sospeso il versamento dell' assegno .
Ecco l'errore che è costato a questo signore l'obbligo a versare 12.000 euro di arretrati e spese legali alla figlia , pena il pignoramento dei propri beni.
Errore perchè , come avevo già evidenziato nell'articolo in commento, non è giuridicamente concesso sospendere il versamento del mantenimento senza una pronuncia del giudice che accerta che non si è più tenuti , come genitori , all'assegno .
Il padre avrebbe dovuto presentare un ricorso al Tribunale e richiedere che il provvedimento che lo obbligava al mantenimento fosse appunto revocato alla luce dell'età della figlia e dei suoi mancati risultati negli studi. Doveva insomma far accertare di avere una figlia svogliata con nessun impegno nello studio e con poca voglia di lavorare .
Sino a quando non interviene questa modifica , il provvedimento originario , quello di separazione o divorzio per intenderci , che contiene l'obbligo al mantenimento , ha pieno valore , è titolo giuridicamente ineccepibile per poter ottenere quanto in esso stabilito cioè il pagamento dell'assegno e ciò indipendentemente dall'età della figlia.
Il provvedimento che contiene la condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento non indica la scadenza , la fine di questo obbligo , ci si richiama a quel generico " finchè il figlio/a non sarà economicamente autosuffciente".
In questo caso per il legale che ha assistito la figlia , è stato sufficiente richiedere una copia del provvedimento di divorzio, redigere un atto intimante il pagamento di un importo corrispondente all'assegno mensile calcolato dalla data di intervenuta sospensione dell'erogazione da parte del padre , alla data della redazione dell'atto e la concessione di un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento , pena il pignoramento.
E per evitare l'esecuzione sui propri beni il padre ha pagato la somma richiesta.

Contrariamente a quanto riportato dai media , nessun giudice è intervenuto a sancire l'obbligo per il padre
di pagare nonostante i 32 anni della figlia e i suoi non risultati negli studi.
Il padre ha pagato per un suo errato comportamento che ha i risvolti giuridici sopra detti.

Aggiungo un breve aggiornamento sulla casistica dell'articolo , la giurisprudenza è recentemente intervenuta respingendo la richiesta di un ingeniere di 36 anni che pretendeva il versamento di un assegno di mantenimento di 2.000 euro mensili da parte del padre , facoltoso chirurgo di fama internazionale e ha accolto il ricorso di un padre 60enne che si rifutava di corrispondere ancora il mantenimento alla figlia 30enne universitaria fuori corso , alla quale aveva già donato una casa.
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"....Chi dice le bugie al dottore , vedete figliuolo è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare : a noi tocca poi imbrogliarle"
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