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Vecchio 02-12-2007, 16.16.21   #19
RedWitch
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Sul punto 6 (nel post sopra), c'è anche da fissare la scadenza mensile della rata del canone, in genere entro il 5 di ogni mese, ma è a discrezione delle parti (basta che siano d'accordo )

Citazione:
7) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392
Il conduttore è sempre tenuto a versare la quota del canone e degli oneri accessori (spese di amministrazione), tranne nei casi specificati nel contratto.

***Aggiungo in fondo al post per conoscenza gli artt 5 e 55 della legge 392/78

Citazione:
8) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
9) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, di quanto segue ___________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Il ritiro (consegna da parte del locatore) delle chiavi deve avvenire al momento della firma del contratto, nel giorno della decorrenza dello stesso (puo' capitare, se ci sono da fare dei lavori all'interno della casa, e che li faccia il conduttore, che ci si metta d'accordo per la consegna delle chiavi con un paio di settimane di anticipo rispetto alla decorrenza vera e propria del contratto, in modo che il locatore possa fare i lavori prima di entrare effettivamente in casa)

In relazione allo stato dell'immobile, si deve scrivere sul contratto quali siano le effettive condizioni, e come andrà riconsegnato a fine locazione (pitturazioni e varie).

Citazione:
10) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
11) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Punto 10: ne abbiamo già parlato sopra, mi sembra tutto chiaro, il conduttore se volesse apportare delle migliorie all'immobile puo' farlo esclusivamente chiedendo il permesso del locatore, e dovrà essere un ermesso scritto.
Punto 11: mi è chiaro il discorso delle interruzioni di servizi indipendenti dal locatore (per esempio luce, gas etc per guasti), non mi è chiarissima questa parte: "per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo", mi informo..

Citazione:
12) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro __________________ pari a ____ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale


Punto 12: abbiamo visto che il deposito cauzionale deve essere sempre produttivo di interessi, fare quindi particolarmente attenzione a questo punto, nel caso in cui ci fosse scritto deposito cauzionale infruttifero, non è valido per la legge, si devono sempre pretendere gli interessi che andranno pagati di anno in anno dal locatore al conduttore, mentre il deposito cauzionale andrà rimborsato per intero alla fine del contratto, dopo che il locatore avrà controllato lo stato dell'appartamento.




continua...

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***
artt 5 e 55 della legge 392/78
Citazione:
Art. 5
Inadempimento del conduttore
Salvo quanto previsto dall’articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile.

Art. 55
Termine per il pagamento dei canoni scaduti
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
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