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Vecchio 10-02-2008, 13.49.31   #39
RedWitch
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Per quel che riguarda i contratti di locazione ad uso ufficio (e in generale i contratti ad uso commerciale), ci si rifà per la stipula dei contratti è ancora la vecchia legge 392 del 1978, non è stato apportato nessun cambiamento , o miglioria su questo tipo di contratto con i nuovi accordi.

Per uso diverso da quello abitativo si intendono:

1) Gli immobili destinati ad attività industriali, commerciali e artigianali (escluse le aziende)

2) Gli immobili destinati ad attività di interesse turistico (compresa la ricettività alberghiera)

3) Gli immobili destinati all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Uso ufficio:

La durata del contratto ad uso ufficio deve per legge non essere inferiore a 6 anni con tacito rinnovo di altri 6 anni salvo disdetta da una delle due parti, che deve essere comunicata almeno 12 mesi prima della scadenza (con lettera raccomandata).
Il conduttore puo' dare disdetta alla prima scadenza senza dover motivare la sua scelta, mentre il locatore ha l'onere di motivare la disdetta solo in caso si vengano a creare determinate condizioni (che vedremo più avanti) .

Indipendentemente dalla scadenza legale pero' il contratto puo' sciogliersi con recesso da parte del conduttore in qualunque momento se, alla stipula del contratto le due parti abbiano stabilito di consentire al conduttore di recedere in qualsiasi momento, e senza l'obbligo di una giusta causa. (Questa clausola va inserita nel contratto ed in genere è presente, il conduttore puo' chiederla espressamente qualora non ci fosse)
Il conduttore dovrà mandare una lettera raccomandata al locatore almeno 6 mesi prima della data in cui l'ufifcio verrà lasciato libero.

Il locatore, non puo' recedere anticipatamente dal contratto a meno che non si vengano a creare particolari condizioni che sono:
- inadempienza da parte del conduttore (mancato pagamento del canone, o mancato pagamento delle spese di amministrazione ordinarie a lui spettanti)
- Uso diverso dell'immobile da quello pattuito. Se l'immobile viene affittato come ufficio non potrà essere destinato a nessun altro uso.

E' vietata la sublocazione dell'immobile, a meno di un accordo tra le parti (il conduttore deve rilasciare un permesso scritto)

Lo stesso vale per una eventuale cessione del contratto.
Il contratto può essere ceduto ad un terzo solo ed esclusivamente se il locatore è d'accordo.


Per quel che riguarda il canone di locazione, non esistono restrizione, la determinazione dello stesso è rimessa alle parti , che semplicemente devono essere d'accordo.
Gli aggiornamenti del canone invece sono stabiliti per legge (e si basano sulle variazioni istat)

(continua... )
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