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Vecchio 05-06-2008, 15.45.58   #9
jezebelius
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Mhm...la cosa è un po delicata, secondo me.
In effetti la questione credo che sia dibattuta ed anche all'ordine del giorno visti i numerosi mezzi che abbiamo per la " riproduzione " di una conversazione.
La sentenza della Cassazione, dice anche, in un passaggio circa la elencazione dei motivi, che non si tratta di intercettazione, per quanto riguarda la conversazione - anche in chat - qualora sia entrata nel patrimonio di conoscenze di uno dei partecipanti o di chi sia stato ammesso a parteciparvi. Del resto non c'è segretezza se in una conversazione tra Tizio e Caio, uno dei due, fa entrare in chat pure Sempronio.
Da questo poi si potrebbe discutere se, invece, tra Tizio ed appunto il suo interlocutore Sempronio o Caio ( in una conversazione a due ) c'è segretezza.
Mah...direi che dipende forse, da una serie di fattori. Ad esempio in base al contenuto della conversazione o alla esplicita dichiarazione, di uno dei due, affinchè quella conversazione non veda la luce portandola a conoscenza di altri.
Di fatti la Cassazione fa riferimento anche alla possibilità che il terzo " partecipi alla conversazione " certo, ma in maniera occulta per cui in questo caso e nel caso di divulgazione del contenuto forse si potrebbe ravvisare una lesione.
Poi da qua risulta difficile poi stabilire chi sia stato a divulgarla ( sia in riferimento alla conversazione in chat dove potrebbe essere difficile stabilire se Tizio corrisponde a Pincopallo nella realtà, dove abita, chi è etc etc; sia in riferimento alla conversazione a voce dove ci possono essere parametri di riferimento differenti. Ad esempio so che tizio corrisponde ad una persona realmente identificabile ).
Riporto il passaggio della sentenza a cui facevo riferimento.
Ad ogni modo....dove sono gli avvocati?

Citazione:
deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto d'intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi. Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio)"
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Dr. Marc Haven
“Non deve essere l’alba di luce che deve iniziare ad avvisare la tua anima di tali doveri giornalieri e dell’ora in cui gli incensi devono bruciare sui fornelli; è la tua voce, solo lei che deve chiamare l’alba di luce e farla brillare sulla tua opera, alfine che tu possa dall’alto di questo Oriente, riversarla sulle nazioni addormentate nella loro inattività e sradicarle dalle tenebre in cui versano.”
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