Visualizza messaggio singolo
Vecchio 06-10-2007, 18.24.25   #8
gibbi
Partecipa agli eventi
 
L'avatar di gibbi
 
Data registrazione: 15-05-2007
Messaggi: 764
Predefinito

Si il senso è questo.
La magistratura si trova così impegnata in una attività che da molti è stata definita “virtuale” con enorme spreco nell’utilizzo di uomini e mezzi , situazione in gran parte ovviabile se fosse stata concessa anche l’amnistia che, come detto , è un provvedimento generale ed astratto con il quale lo Stato rinuncia a perseguire determinati reati condonando l’azione delittuosa e i suoi effetti , interviene cioè prima della condanna (almeno nell’amnistia propria).

Continuo con qualche informazione .
Nel lasso temporale di quarant’anni dal 1950 al 1990 nell’ordinamento giuridico italiano sono stati introdotti circa quindici provvedimenti con cui sono stati elargiti in contemporanea sia l’amnistia (riservata ai reati di competenza dell’ex-Pretore e quindi minori) che l’indulto (riservato ai reati più gravi e ai reati esclusi dall’amnistia) a cadenza grosso modo di tre-quattro anni l’uno dall’altro.
I provvedimenti concessi in quegli anni contenevano quanto all’amnistia delle “esclusioni” soggettive e questa non risultava pertanto applicabile a quei delinquenti che fossero stati dichiarati delinquenti abituali o che avessero riportato pene complessivamente superiori a certi limiti ecc..
Quanto all’indulto erano numerosissime le “limitazioni” soggettive , quali ad esempio il dimezzamento della misura dello sconto di pena per il delinquente abituale ecc…
Per entrambi i provvedimenti , a quel tempo, erano previste parecchie esclusioni di tipologie di reato( limitazioni oggettive).

Con indulto ed amnistia del 1990 , le limitazioni tanto oggettive che soggettive cui ho fatto riferimento, sono state volutamente ristrette ed omesse .

E l’attuale legge sull’indulto, seguendo l’impostazione del provvedimento del 1990 , stabilisce che lo stesso sia applicabile per una determinata tipologia di reato senza alcuna esclusione soggettiva . Ciò significa che , mentre il codice penale , nelle norme che disciplinano l’indulto prevede che questo non si debba applicare ai recidivi, ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza , la legge approvata dal parlamento ha incluso anche queste categorie di condannati così che questi ne possono beneficiare senza che venga tenuta in conto alcuno la loro specifica condizione soggettiva e personale.


E questo si aggancia alle osservazioni postate all’inizio del tread. Quanti siano i delinquenti usciti e quanti quelli rientrati ….ritengo che i dati reali non si sapranno se non tra qualche anno, ma parliamo di qualche decina di migliaia di ex detenuti per strada e nel senso più proprio , senza danaro e senza un lavoro ed in un gran numero di casi senza residenza o domicilio … personalmente non stento a credere a quanti dicono che le carceri , a distanza di un anno, sono nuovamente da svuotare .
Conseguenza peraltro prevedibile quando un provvedimento di clemenza omette di selezionare in modo rigoroso i detenuti da liberare e rilascia indistintamente criminali abituali e di professione e tutti gli appartenenti alla categoria dei recidivi che hanno potuto approfittare una volta ancora dell’atto di clemenza del 2006 dopo quello del 1990.
C’è stato qualcuno che nell’analisi del rapporto tra costi- benefici della detenzione , ha suggerito al legislatore di stabilire preventivamente , in base alla “carriera” criminale del detenuto , chi rappresenta un costo sociale sufficientemente basso da poter essere liberato senza grave danno.

-------------------------------------------------
x Uno : leggendo la parola “approfittare” ho percepito un brivido freddo lungo la schiena ….
Mi sono anche resa conto che non conosco a fondo il significato di questa parola .. forse per questo la sensazione di paura .
gibbi non è connesso