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Vecchio 21-03-2009, 13.25.25   #14
AzzeccaGarbugli
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In questo ultimi anni quelli che un tempo venivano considerati "disservizi" , semplici casi di irregolarità nelle richieste all'utente di pagamento di una cifra non congrua perchè divergente dalle risultanze reali dei consumi o di una cifra calcolata su tariffa non conforme a quanto indicato nella convenzione , hanno assunto il carattere di "truffa" perchè il disservizio è divenuto la regola , tanto da richiedere l'intervento di procure e di garanti investiti del problema da migliaia di proteste di cittadini giustamente infuriati.
Tutte le aziende hanno apportato enormi tagli al personale che dovrebbe effettuare le letture dei contatori prima dell'emissione delle bollette e le fatturazioni avvengono per consumi presunti , guarda caso sempre molto più alti di quelli effettivi .
La liberalizzazione del mercato poi , a mio avviso ,ha favorito le opportunità di truffa perchè la fornitura offerta dalla società concorrente è sempre allettante quanto al "prezzo" , ma i dati di "partenza" non sono mai omogenei e non permettono all'utente di effettuare un reale parametro di confronto.
L' attenzione dell'utente è immediatamente catturata dal prezzo ( più conveniente) e conseguentemente distolta da tutte le altre componenti del rapporto contrattuale , clausole che si "leggono" sempre dopo aver firmato, quando si presentano i guai .

In questa panoramica l'utente deve evitare la trappola del call center che , se può essere utile per ottenere informazioni , diventa arma letale in presenza di problemi e conseguenti contestazioni ..... "provvederò immeditamente ... ritelefoni domani.....farò presente ..." sono solo voci-fantasma messe li con lo scopo di smorzare l'iniziale arrabbiatura ,veri e propri strumenti di elusione delle problematiche dei clienti che vengono presi per stanchezza e portati all'impotenza.
Il call center è ausiliario della società che sta creando problemi , non è un terzo estraneo che sta dando una informazione corretta o un giusto consiglio e si sta utilizzando il telefono. Ora ed è ben chiaro a tutti la difficoltà probatoria cui da luogo una telefonata .. affermare di aver parlato con Rosina il giorno tale all'ora talaltra e poi con Luciano e Beppino e Luciana .......non è prova, non vale nulla.
In caso di beghe con la controparte è necessario diffidare delle procedure suggerite dai call center ..i vari fax mail ecc anche se ( e lo sono raramente) espressamente previsti nel contratto come validi mezzi di contestazione , sono sempre strumenti aggredibili giuridicamente , le contestazioni vanno formulate tramite lettera raccomandata a/r .
Quindi se si deve chiedere un rimborso o comunque si reclama un disservizio , non si procedere tramite call center , ma attraverso la regolare messa in mora con lettera raccomandata a/r , l'unica ad avere valore legale certo. Bisogna insomma ( vincendo la pigrizia , alimentata a dismisura dalla "semplicità" della telefonata... altro inganno del call center ) prendere le vecchie e care "carta e penna" e procedere alla formale contestazione della fattura e alla messa in mora della società , intimare cioè in modo ufficiale alla controparte , che non rispetta i temini del contratto, di tenere un determinato comportamento e/o provvedere ad un adempimento.
La raccomandata va inviata alla sede della società solitamente risultante dalla fattura o indicata nel contratto .Se risulta reperibile il numero di fax , anticipare il testo della raccomandata anche per fax .
E' sempre opportuno inviare per conoscenza copia della lettera anche ad un'associazione consumatori il cui indirizzo va inserito accanto o in calce a quello della società destinataria che è così informata del coinvolgimento dell'associazione (alla quale la lettera può invece essere rimessa per fax o mail).
La lettera deve contenere il richiamo al tipo di contratto che si è stipulato , l'esatta e puntuale descrizione dei fatti oggetto della contestazione ( ad esempio discrepanza tra la lettura e la fatturazione ) , le esatte richieste alla ocietà esposte in modo chiaro, l'indicazione dei pagamenti già effettuati con allegate le fotocopie delle ricevute, la formale richiesta alla società di riformulare i conteggi dei consumi oggetto di contestazione ribadendo la propria disponibilità ad adempiere al pagamento di quanto risultante dal riconteggio . Se si è nella possibilità di calcolare da sè, in autonoma iniziativa , il consumo presunto, è utile esporre il calcolo fatto e allegare copia del bollettino con il versamento della cifra risltante che si indicherà versata a titolo di acconto(salve le risultanze delle verifiche richieste ).
Fissare un termine ( di regola sono 15 giorni dal ricevimento della raccomandata ) per il concreto riscontro ( salvi casi di estrema urgenza per i quali risulta allora indispensaile l'anticipazione via fax ) con riserva di adire alle vie legali con salvezza di spese e danni nel caso non venisse provveduto a quanto richiesto , nei termini indicati .

Naturalmente tutto questo non garantisce che la società , a fronte di un omesso versamento, non opti per il distacco della fornitura con tutti gli svantaggi conseguenti , forse opererà con meno leggerezza.....
Va da sè che se non adempie nel tempo concesso non c'è altra scelta che adire alle vie legali investendo l'autorità competente che varia tra il Tribunale e il Giudice di Pace a seconda degli importi.
Oppure....oppure.... risolvere il contratto con la società inadempiente (occhio alle modalità di risoluzione indicate nel contratto) ed attendere che questa agisca il giudizio per il recupero forzoso degli importi non pagati e solo in tal caso rivolgersi ad un legale che resisterà giudizialmente alle richieste .
Seguendo il metodo di contestazione indicato ci si è precostituita la prova dei fatti che si dovranno sostenere in giudizio ( sia in caso di azione che di opposizione) , perchè è necessario non scordare mai che un conto sono i fatti e un conto sono le prove di quei fatti e in Tribunale già è dura quando si hanno le prove .....

Alcune precisazioni:
- le associazioni consumatori, di regola, si impegnano per i propri assistiti in campagne e battaglie destinate a denunciare a livello sociale il problema .... ma per le azioni giudiziare volte ad ottenere i singoli rimborsi inviano l'assistito ad un legale "di riferimento" , ma sempre un libero professionista , non dispongono di uffici legali propri .
- il Giudice di Pace è organo di giustizia cui i singoli possono rivolgersi per dirimere controversie di piccola entità o davanti al quale chiedere la comparizioni delle parti per una conciliazione ......avete presente Enel Italgas Telecom ecc. che si presentano su richiesta di un comune cittadino davanti al Giudicie di Pace ??????
Inoltre davanti a Giudicie di Pace si può essere ammessi a stare in giudizio senza assistenza di un legale solo per controversie di valore non superiore a 516,46 euro o per valori superiori solo se sutorizzati dal Giudice tenuto conto della natura e dell'entità della causa
.....La "natura" della controparte mi porta a consigliare l'assistenza di un legale ....
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"....Chi dice le bugie al dottore , vedete figliuolo è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare : a noi tocca poi imbrogliarle"

Ultima modifica di AzzeccaGarbugli : 21-03-2009 alle ore 13.58.08. Motivo: aggiunta
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