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Vecchio 08-02-2009, 18.13.00   #45
Uno
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Nike è più che ovvio che a noi arrivano (almeno per via dei media "informativi") solo le informazioni che le varie parti ci vogliono far arrivare, eppure una sentenza che cavillando ascolta solo testimoni di comodo non potrà mai trovare il mio consenso.
Non sono un avvocato, qua ci sono persone che sono più abituate di me a giocare con i codicilli, però comprendo l'italiano e con la legge attuale il principio di diritto è che un tribunale può autorizzare la sospensione di qualsiasi trattamento sanitario (anche se l'alimentazione per me non lo è... comunque va bene lo stesso) solo se due fatti sono riscontrabili:

Citazione:
«Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti:
(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;
e
(b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona.

Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa».
Se la prima condizione (a) sembra assodata e non lo è anche sulla testimonianza di uno degli ultimi medici che l'ha visitata (Eluana ha ripreso anche il ciclo mestruale e risponde a degli stimoli attraverso il ritmo del respiro) la seconda condizione (b) è tutt'altro che provata, non sono stati ascoltati testimoni contrari.
Allego un articolo tratto da una rassegna stampa sulla prima pagina di libero (giornale senz'altro di parte, ma che nominando persone non può certo inventarsi le cose) di una decina di giorni fa, che ognuno ne tragga le conclusioni che vuole, ma volendo c'è da riflettere, comunque non tollero (non mi riferisco a nessuno dei presenti) la manipolazione delle informazioni per far passare ideologie distruttive.

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