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Vecchio 18-02-2009, 02.08.23   #1
Kael
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A quanto ne so, in Italia vige una legge per cui ai parenti spetta per forza una parte d'eredità, anche se la volontà del testatore è di lasciare tutto a terzi.
Volevo dunque chiedere quanta validità ha un testamento scritto senza atto notarile, solo con la propria firma a penna, e a quale scenario si può andare incontro nel caso che alla morte i parenti impugnino il testamento e pretendano la loro parte anche se l'eredità è assegnata interamente ad un altro.

Grazie
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Vecchio 18-02-2009, 02.11.28   #2
Ray
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Aspettiamo qualche esperto, comunque a quanto avevo sentito, un testamento scritto a mano è valido, tuttavia non si può disporre dell'intero patrimonio, ma una certa parte è comunque destinata ai figli. In pratica, se ho capito bene, non si può diseredarli.
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Vecchio 18-02-2009, 02.23.42   #3
filoumenanike
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so che l'unico modo per escludere i parenti stretti (figli) è sufficiente fare una finta vendita a chi si desidera come erede. in vita si può vendere tutto e così diseredare tutti gli eredi...
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Vecchio 18-02-2009, 02.26.25   #4
Ray
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so che l'unico modo per escludere i parenti stretti (figli) è sufficiente fare una finta vendita a chi si desidera come erede. in vita si può vendere tutto e così diseredare tutti gli eredi...
Beh, non è mica la stessa cosa. E' un sotterfugio e, se quello che voglio ottenere è che il bene vada ad una certa persona ok, ma se quello che voglio è diseredare mio figlio, non posso.
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Vecchio 18-02-2009, 11.31.30   #5
Uno
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so che l'unico modo per escludere i parenti stretti (figli) è sufficiente fare una finta vendita a chi si desidera come erede. in vita si può vendere tutto e così diseredare tutti gli eredi...
Sarebbe perfettamente legale se però poi il fortunato è in grado di dimostrare di aver pagato realmente ciò che ha comprato, perchè una donazione non è valida, cioè è valida fino poi alla reale eredità in cui come diceva Ray un figlio non può essere escluso dalla legittima.
Quindi oggi la vedo dura per cose di un certo valore (e per fortuna, perchè io sarei uno dei cornuti fregati ). Un conto è un orologio, ma per esempio una casa che vale centinaia di migliaia di euro o soldi liquidi oggi come oggi dovrebbero lasciar traccia. Non ricordo il limite, lo cambiano sempre (12500?) e si vede che non maneggio simili cifre tutti i giorni , ma sopra una certa cifra per l'antiriciclaggio bisogna fare delle cose particolari. Quindi quando un domani un notaio ricostruisce l'asse ereditario e vede che in un certo anno una casa (esempio) è andata ad un figlio, quest'ultimo dovrebbe dimostrare di averla pagata.
Diverso se ci si mette d'accordo tra fratelli (per iscritto)

Comunque anche io aspetto info più sicure da qualche esperto perchè purtroppo la cosa mi interessa doppiamente, essendo tanto "fortunato" da questo punto di vista

P.s.
Invece credo che, purtroppo, un genitore che dovesse dare soldi in contanti (magari piccole cifre dalla pensione tutti i mesi) ad un solo figlio riesca in questo modo a sfuggire alle legittime.

Ultima modifica di Uno : 18-02-2009 alle ore 11.34.10. Motivo: correzione orrore
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Vecchio 18-02-2009, 13.15.41   #6
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Confermo tutto quello che ha detto Uno, per esperienzaoggi non è possibile fare nessun passaggio immobiliare se non è attestabile il passaggio di denaro e ci vuole un notaio sempre e comunque che attesti il valore del passaggio, inoltre tale calore non può mai essere inferiore al valore catastale rivalutato.. per cui non è poi così facile.
Una donazione è impugnabile in qualsiasi momento e la legittima è tutelata non solo per i figli ma per i primi parenti più prossimi se non ci sono figli.
__________________
Se non sarò me stesso chi lo sarà per me? E se non ora, quando?
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Vecchio 18-02-2009, 13.39.24   #7
nikelise
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Confermo tutto quello che ha detto Uno, per esperienzaoggi non è possibile fare nessun passaggio immobiliare se non è attestabile il passaggio di denaro e ci vuole un notaio sempre e comunque che attesti il valore del passaggio, inoltre tale calore non può mai essere inferiore al valore catastale rivalutato.. per cui non è poi così facile.
Una donazione è impugnabile in qualsiasi momento e la legittima è tutelata non solo per i figli ma per i primi parenti più prossimi se non ci sono figli.
Confermo che i legitimari sono : coniuge , figli legittimi e naturali ed ascendenti con varie quote che variano se concorrono o meno gli indicati soggetti ( un figlio 1,5 del l'asse ,piu' figli due terzi dell'asse in parti uguali , ascendente un terzo , coniuge 1,5 dell'asse , coniuge con un figlio un terzo ciascuno , coniuge con piu' figli al primo un quarto ai secondi 1,5 dell'asse).
L'asse si forma sommando relictum piu' donatum in vita.
Per la vendita degli immobili da padre a figlio vale quanto avete detto : deve essere reale e con prezzo congruo se no si tratta di negozio misto :donazione e vendita.
Altra cosa importante e' che se viene donato il denaro al fine di acquistare un immobile , la DONAZIONE E' DELL'IMMOBILE NON DEL DENARO .
In tal caso e' necessario far accertare che l'acquisto dell'immobile da parte del figlio e' simulato e che trattasi di acquisto da parte del padre e donazione di questo al figlio .
In questo modo l'asse si accresce del valore dell'immobile donato.
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Vecchio 18-02-2009, 13.44.43   #8
nikelise
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. Quindi quando un domani un notaio ricostruisce l'asse ereditario e vede che in un certo anno una casa (esempio) è andata ad un figlio, quest'ultimo dovrebbe dimostrare di averla pagata.
Purtroppo il Notaio non fa la ricostruzione dell'asse , da' solo forse una consulenza.
Le attribuzioni le fa il Giudice in caso di contestazione e l'onere della prova che l'immobile e' stato comprato col denaro del padre e' a carico dell'erede fregato .
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Vecchio 18-02-2009, 14.00.47   #9
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Purtroppo il Notaio non fa la ricostruzione dell'asse , da' solo forse una consulenza.
Le attribuzioni le fa il Giudice in caso di contestazione e l'onere della prova che l'immobile e' stato comprato col denaro del padre e' a carico dell'erede fregato .

Quando sono venuti a mancare i miei nonni materni è successo un pò il caos, 5 figlie e un figlio,. da dividere solo un immobile perchè un terreno agricolo e una casa mio nonno lo aveva dato al figlio maschio anni prima (oltre a notevoli somme di danaro).
Per quel che ne sò il considerare la casa e il terreno di mio zio come bene dividibile non è mai stata presa in considerazione,(o perlomeno non era considerabile allora) hanno diviso solo il denaro ricavato dalla vendita della vecchia casa...con notevoli discussioni..mah..

Brutte storie sempre quando di mezzo c'è un'eredità
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Vecchio 18-02-2009, 14.40.08   #10
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Purtroppo il Notaio non fa la ricostruzione dell'asse , da' solo forse una consulenza.
Le attribuzioni le fa il Giudice in caso di contestazione e l'onere della prova che l'immobile e' stato comprato col denaro del padre e' a carico dell'erede fregato .
Grazie, ecco un mito sfatato... ho sempre letto che sto benedetto (o maledetto, dipende dai punti di vista )notaio fa questa ricostruzione, in realtà non lo fa.... quanta disinformazione circola...
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Vecchio 18-02-2009, 15.58.48   #11
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il notaio alla compravendita fittizia registra comunque il tipo di pagamento, magari con un assegno del figlio al genitore. se poi il genitore restituisce al figlio la cifra in questione, l'erede fregato come può dimostrarlo? e inoltre il genitore può regalare di soldi a semplice titolo di piacere ad uno qualsiasi dei figli!
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Vecchio 18-02-2009, 16.43.56   #12
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il notaio alla compravendita fittizia registra comunque il tipo di pagamento, magari con un assegno del figlio al genitore. se poi il genitore restituisce al figlio la cifra in questione, l'erede fregato come può dimostrarlo? e inoltre il genitore può regalare di soldi a semplice titolo di piacere ad uno qualsiasi dei figli!
Però deve se il genitore lo stesso giorno (o anche 6 mesi dopo) preleva dalla banca la stessa cifra... non so se vale come prova, ma se non vale allora tanto vale far abolire la legge.
Non credo che un genitore possa regalare dei soldi a titolo di piacere ad uno solo dei figli, o meglio lo può fare ma poi queste donazioni (se dimostrate) andrebbero rimesse sull'asse ereditario.
Gli esperti mi correggano se sbaglio.

Certo come dicevo sopra se un genitore regala 3/400 euro tutti i mesi, chi potrà mai dimostrare che questi soldi non li ha spesi per se....
Però il figlio che riceve non dovrebbe fare cose strane rispetto al suo reddito (es. avere uno stipendio da 1000 euro e pagare un mutuo da 750 euro, che tra l'altro la banca gli concederebbe solo con la garanzia di terza persona)
Però è diverso che regalare tutto insieme....

Poi a livello operativo non so esattamente come funziona e ciò che in tribunale è possibile avere, esigere etc...
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Vecchio 18-02-2009, 17.03.56   #13
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Grazie, ecco un mito sfatato... ho sempre letto che sto benedetto (o maledetto, dipende dai punti di vista )notaio fa questa ricostruzione, in realtà non lo fa.... quanta disinformazione circola...
Dal notaio si stipulano contratti siano essi di compravendita o donazione e si fanno testamenti (o si depositano i testamenti se olografi).
Solo se interpellato il notaio potrà dare informazioni sulle conseguenze che il compimento di quell'atto di disposizione ( compravendita donazione ecc. ) fatto dal soggetto in vita potrà avere un domani in caso di apertura di successione, non gli compete altro .
Nel caso sia incaricato della redazione di un testamento potrà richiedere al testatore , al fine di redigere un atto valido, se sono state effettuate donazioni e dare così le più idonee istruzioni per la formulazione di un testamento che regga poi ad eventuale impugnazione ( sono forse queste le ricostruzioni cui ti riferisci ?) .


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il notaio alla compravendita fittizia registra comunque il tipo di pagamento, magari con un assegno del figlio al genitore. se poi il genitore restituisce al figlio la cifra in questione, l'erede fregato come può dimostrarlo? e inoltre il genitore può regalare di soldi a semplice titolo di piacere ad uno qualsiasi dei figli!
Quando sorgono contestazioni e si apre un contenzioso vengono normalmente richieste (dalla parte che si ritiene lesa) e di regola disposte dal magistrato le indagini bancarie e queste riguardano sia il de cuius sia quello che tra gli eredi risulta "beneficiato".
Quindi per il meccanismo indicato sopra anche il versamento della cifra restitita dal genitore probabilmente lascierà traccia .
Direi che è diritto di ogni persona sin che è in vita disporre del proprio denaro come meglio gli aggrada, ma questo è un principio che pochi riconoscono, si sentono "eredi" molto prima che venga ad esistenza il necessario presupposto di una successione------> la morte del soggetto.
E d'altro canto il nostro ordinamento disciplina il fenomeno successorio tenendo conto in primis del principio della solidarietà della famiglia e subordinatamente della libera scelta del testatore, il che non mi trova sempre d'accordo.


Edit : non ho letto Uno
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Vecchio 18-02-2009, 17.05.39   #14
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il notaio alla compravendita fittizia registra comunque il tipo di pagamento, magari con un assegno del figlio al genitore. se poi il genitore restituisce al figlio la cifra in questione, l'erede fregato come può dimostrarlo? e inoltre il genitore può regalare di soldi a semplice titolo di piacere ad uno qualsiasi dei figli!
La restituzione è tracciabile e se viene verificata diventa truffa.

Edit: non avevo letto Gibbi
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Ultima modifica di Sole : 18-02-2009 alle ore 17.09.05.
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Vecchio 18-02-2009, 17.08.32   #15
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Domanda: fino a che grado di parentela è prevista la legittima?
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Vecchio 18-02-2009, 17.32.51   #16
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A quanto ne so, in Italia vige una legge per cui ai parenti spetta per forza una parte d'eredità, anche se la volontà del testatore è di lasciare tutto a terzi.
Volevo dunque chiedere quanta validità ha un testamento senza atto notarile, solo con la propria firma a penna, e a quale scenario si può andare incontro nel caso che alla morte i parenti impugnino il testamento e pretendano la loro parte anche se l'eredità è assegnata interamente ad un altro.

Grazie
E' il nostro codice civile a disciplinare le successioni e il testamento , come atto sempre revocabile con il quale taluno dispone , per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte o di parte delle proprie sostanze .Tra i testamenti ordinari c'è quello olografo , testamento redatto(scritto in ogni sua parte di pugno dal testatore) , datato ( giorno mese e anno o equipollente Natale 2008 )e sottoscritto dal testatore.
Nel nostro sistema , come ha già detto Nike , vi sono alcuni soggetti detti legittimari , ai quali la legge attribuisce un diritto intangibile ad una quota di patrimonio , e ciò indipendentemente dalle disposizioni e quindi dalla volontà del testatore .L'esistenza della categoria dei legittimari ( coniuge figli e ascendenti) va ricercata in quella difesa del superiore interesse della famiglia come ho già detto più su , si vuole cioè assicurare , ai più stretti congiunti ,una porzione di patrimonio ereditario dopo la morte del titolare e questa quota si chiama quota di legittima o riserva.
Per assicurare ai legittimatri questa "legittima" la legge limita il diritto di disporre del testatore , correggendo o neutralizzando l'effetto non solo delle disposizioni contenute nel suo testamento , ma anche delle donazioni fatte in vita .
Quindi se per testamento lascio tutto a te e nulla a mio marito (e oggi gli starebbe pure bene ) avrei operato una lesione della legittima e quindi mio marito agirà in giudizio con l'azione di riduzione diretta ad ottenere la reintegrazione della lesione che ha subito .

Ultima modifica di gibbi : 18-02-2009 alle ore 18.07.19.
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Vecchio 18-02-2009, 18.33.05   #17
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Però deve se il genitore lo stesso giorno (o anche 6 mesi dopo) preleva dalla banca la stessa cifra... non so se vale come prova, ma se non vale allora tanto vale far abolire la legge.
Non credo che un genitore possa regalare dei soldi a titolo di piacere ad uno solo dei figli, o meglio lo può fare ma poi queste donazioni (se dimostrate) andrebbero rimesse sull'asse ereditario.
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Certo come dicevo sopra se un genitore regala 3/400 euro tutti i mesi, chi potrà mai dimostrare che questi soldi non li ha spesi per se....
Però il figlio che riceve non dovrebbe fare cose strane rispetto al suo reddito (es. avere uno stipendio da 1000 euro e pagare un mutuo da 750 euro, che tra l'altro la banca gli concederebbe solo con la garanzia di terza persona)
Però è diverso che regalare tutto insieme....

Poi a livello operativo non so esattamente come funziona e ciò che in tribunale è possibile avere, esigere etc...
Uno quello che scrivi e' corretto si tratta comunque di prove presuntive di incapacita' ad acquistare ( presunzione e' dimostrare un fatto ignoto partendo da un fatto noto ed e' diverso che avere la prova piena dello stesso fatto).
Voglio dire che se prova che qualcuno , non il testatore gli ha prestato i soldi per comprare......o altro ...
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Vecchio 18-02-2009, 19.32.19   #18
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il notaio alla compravendita fittizia registra comunque il tipo di pagamento, magari con un assegno del figlio al genitore. se poi il genitore restituisce al figlio la cifra in questione, l'erede fregato come può dimostrarlo? e inoltre il genitore può regalare di soldi a semplice titolo di piacere ad uno qualsiasi dei figli!
Neppure questo e' vero :
il Notaio puo' non occuparsi di come avviene l'effettivo pagamento .
L'importante e' che nell'atto di compravendita il venditore dica che e' stato pagato il prezzo indicato .
Ma come il pagamento avvenga , ad esempio se il prezzo effettivo non e' quello indicato nel contratto ma maggiore , non e' cosa che interessa il Notaio .
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Vecchio 18-02-2009, 22.16.22   #19
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Una soluzione che ho visto adottare è quella di vendere la casa e con il ricavato stipulare (si dice così?) un' assicurazione sulla vita mettendo come beneficiario chi si preferisce. Per esempio l'eredità di una persona senza figli se non sbaglio passa legittimamente ai fratelli se ci sono, o ai nipoti ecc. Questa persona potrebbe intestare come beneficiario di una o più assicurazioni per esempio un nipote preferito, lasciando che il resto venga diviso tra gli altri.
Però visto che l'ho visto fare solo in quel caso domando: può un genitore fare lo stesso con i figli, in modo da lasciare più all'uno o all'altro?
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Vecchio 19-02-2009, 01.28.12   #20
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un genitore può dare soldi ad un figlio senza renderne conto agli altri, se reputa che uno dei suoi figli sia bisognoso di 100.000=euro nessun figlio potrà ex lege richiedere la stessa quota, nè la cifra regalata rientrerà nell'asse ereditario. al momento della morte l'asse ereditario è costituito solo da tutto ciò che in quel momento appartiene al defunto.
per quanto riguarda la vendita fittizia è attuabile, sta all'erede defraudato dimostrare che si è trattato di una falsa vendita.
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Vecchio 19-02-2009, 01.54.00   #21
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nè la cifra regalata rientrerà nell'asse ereditario. al momento della morte l'asse ereditario è costituito solo da tutto ciò che in quel momento appartiene al defunto.

In quale nazione? Non qui in Italia.
Quote:


per quanto riguarda la vendita fittizia è attuabile, sta all'erede defraudato dimostrare che si è trattato di una falsa vendita.
Si nessuno ha detto che non si possa fare una falsa vendita, ma che sia un sistema certo per dare solo a chi garba non corrisponde al vero.
Che poi qualcuno (o molti) riescano a farla franca è un'altro discorso.

----------------------------------

Anche se uscendo dal discorso legale, vorrei evidenziare le parole di Gibbi, cioè che moltissimi si sentono eredi magari con genitori ancora giovani e in un certo senso sperano nella loro morte, cosa vergognosa, d'altro canto è pure vergognoso l'accanimento che mostrano certi genitori che stanno li a diventar matti per pensare a come anche da morti continuare a preferire un figlio/a piuttosto che un'altro/a, magari adducendo mille giustificazioni sul presunto comportamento diverso dei figli, quando questo comportamento lo hanno provocato e voluto spesso fin da tenere età.
Poi ci sono fratelli e sorelle che a differenza di Caino gli manca solo il coltello (o era un sasso? Beh è lo stesso)

Insomma da che parte la si guarda la cosa è una gran porcata
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Vecchio 19-02-2009, 02.06.20   #22
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Si nessuno ha detto che non si possa fare una falsa vendita, ma che sia un sistema certo per dare solo a chi garba non corrisponde al vero.
Che poi qualcuno (o molti) riescano a farla franca è un'altro discorso.

----------------------------------

Anche se uscendo dal discorso legale, vorrei evidenziare le parole di Gibbi, cioè che moltissimi si sentono eredi magari con genitori ancora giovani e in un certo senso sperano nella loro morte, cosa vergognosa, d'altro canto è pure vergognoso l'accanimento che mostrano certi genitori che stanno li a diventar matti per pensare a come anche da morti continuare a preferire un figlio/a piuttosto che un'altro/a, magari adducendo mille giustificazioni sul presunto comportamento diverso dei figli, quando questo comportamento lo hanno provocato e voluto spesso fin da tenere età.
Poi ci sono fratelli e sorelle che a differenza di Caino gli manca solo il coltello (o era un sasso? Beh è lo stesso)

Insomma da che parte la si guarda la cosa è una gran porcata
sì, condivido perfettamente tutto lo squallore dei figli che sperano nell'eredità di genitori ancora in vita, e "l'immoralità"di un genitore che pensa di fare lasciti diversi ai propri figli, per simpatie particolari, per premiare o distruggere la vita di uno dei figli...non capisco però perchè mi dici "in quale nazione,qui in italia?"
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Vecchio 19-02-2009, 10.25.54   #23
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non capisco però perchè mi dici "in quale nazione,qui in italia?"
Io ho scritto: "in quale nazione, non qui in Italia"
Era un'affermazione in risposta al tuo:

"nè la cifra regalata rientrerà nell'asse ereditario. al momento della morte l'asse ereditario è costituito solo da tutto ciò che in quel momento appartiene al defunto."

Perchè qui in Italia le cose non stanno come dici tu e sopra ce lo hanno spiegato molto bene anche tecnicamente.
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Vecchio 19-02-2009, 18.20.10   #24
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Domanda: fino a che grado di parentela è prevista la legittima?
La successione legittima , stante l' assenza di testamento,è regolata dalla legge che fissa i criteri e indica i soggetti ai quali i beni ereditari vanno devoluti.
Tiene conto dell'intensità dei vincoli di parentela che uniscono i congiunti al defunto e opera secondo il principio prevalente del concorso e quello che i parenti più prossimi escludono i più lontani .
Eredi legittimi sono coniuge , figli , ascendenti e collaterali , altri parenti fino al sesto grado .Per ultimo lo Stato .
Se il defunto lascia coniuge e figli si apre il concorso tra loro e tutti gli altri sono esclusi.
Se mancano discendenti , il coniuge concorre con gli ascendenti e con i collaterali.
Se sopravvive il coniuge e non vi sono discendenti , ascendenti e collaterali , eredita il tutto.
Se non vi sono nè coniuge nè discendenti , ereditano gli ascendenti e i collaterali ( es. genitori e fratelli/sorelle) del defunto.
Se restano solo "altri parenti entro il sesto grado" ( nessun ascendente ne collaterale) vale la regola generale per cui i parenti di grado prossimo escludono quelli di grado più lontano ,cioè non si divide l'asse ereditario , ma prende tutto il parente più prossimo.Esempio lo zio esclude il cugino.Qualora vi fossero più persone dello stesso grado ( 3 cugini), si torna al criterio del concorso e l'asse viene divisa per 3 .

Ultima modifica di gibbi : 19-02-2009 alle ore 18.46.09.
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Vecchio 19-02-2009, 18.45.24   #25
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Una soluzione che ho visto adottare è quella di vendere la casa e con il ricavato stipulare (si dice così?) un' assicurazione sulla vita mettendo come beneficiario chi si preferisce. Per esempio l'eredità di una persona senza figli se non sbaglio passa legittimamente ai fratelli se ci sono, o ai nipoti ecc. Questa persona potrebbe intestare come beneficiario di una o più assicurazioni per esempio un nipote preferito, lasciando che il resto venga diviso tra gli altri.
Però visto che l'ho visto fare solo in quel caso domando: può un genitore fare lo stesso con i figli, in modo da lasciare più all'uno o all'altro?
La polizza vita cui ti riferisci prevede l'impiego di un certo capitale( nel tuo esempio il ricavato dalla vendita di un immobile ) solitamente per un tempo determinato trascorso il quale ( se non vi è rinnovo) l'assicurazione provvede a restituire il capitale + X al contraente o, in caso di sua morte, ad altra persona indicata come beneficiario che può essere erede e non .
Se il soggetto escluso (e leso) è a conoscenza dell'esistenza di questo contratto , ritengo che l'uscita dal patrimonio del defunto della cifra investita nell' operazione possa essere considerata come una donazione per cui opera il principio di cui sopra .
Se dell'operazione è a conoscenza solo il beneficiario , è ancora un possibile metodo che il "futuro" defunto ha per "distrarre " denaro in favore di chi gli va.
gibbi non è connesso  
 


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