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Vecchio 19-02-2009, 18.50.40   #26
Sole
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La successione legittima , stante l' assenza di testamento,è regolata dalla legge che fissa i criteri e indica i soggetti ai quali i beni ereditari vanno devoluti.
Tiene conto dell'intensità dei vincoli di parentela che uniscono i congiunti al defunto e opera secondo il principio prevalente del concorso e quello che i più prossimi escludono i più lontani .
Eredi legittimi sono coniuge , figli , ascendenti e collaterali , altri parenti fino al sesto grado .Per ultimo lo Stato .
Se il defunto lascia coniuge e figli si apre il concorso tra loro e tutti gli altri sono esclusi.
Se mancano discendenti , il coniuge concorre con gli ascendenti e con i collaterali.
Se sopravvive il coniuge e non vi sono discendenti , ascendenti e collaterali , eredita il tutto.
Se non vi sono nè coniuge nè discendenti , ereditano gli ascendenti e i collaterali ( es. genitori e fratelli/sorelle) del defunto.
Se restano solo "altri parenti entro il sesto grado" ( nessun ascendente ne collaterale) vale la regola generale per cui i parenti di grado prossimo escludono quelli di grado più lontano ,cioè non si divide l'asse ereditario , ma prende tutto il parente più prossimo.Esempio lo zio esclude il cugino.Qualora vi fossero più persone dello stesso grado ( 3 cugini), si torna al criterio del concorso e l'asse viene divisa per 3 .
Grazie Gibbi, ancora un piccolo chiarimento che mi sfugge: se una persona decide di lasciare tutto ad un estraneo della propria famiglia, i parenti non discendenti ne coniugi (tipo appunto i cugini) possono impugnare il testamento e prendersi tutto, o solo un terzo che corrisponde alla legittima?

Se fosse così, che i parenti lontani possono prendersi tutto se nza che le volontà di chiunque possano essere rispettate non sarebbe una legge giusta.
__________________
Se non sarò me stesso chi lo sarà per me? E se non ora, quando?
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Vecchio 19-02-2009, 19.27.00   #27
gibbi
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Grazie Gibbi, ancora un piccolo chiarimento che mi sfugge: se una persona decide di lasciare tutto ad un estraneo della propria famiglia, i parenti non discendenti ne coniugi (tipo appunto i cugini) possono impugnare il testamento e prendersi tutto, o solo un terzo che corrisponde alla legittima?

Se fosse così, che i parenti lontani possono prendersi tutto se nza che le volontà di chiunque possano essere rispettate non sarebbe una legge giusta.
Ci provo.
Nel nostro sistema la regola è il testamento e solo in mancanza di questo interviene la legge con i criteri che ti ho detto sopra.
Il nostro ordinamento poi , da un lato , offre lo strumento per liberamente disporre del proprio patrimonio , dall'altro , nel superiore interesse della famiglia , limita questa libertà .
Limitazione giustificata solo se vi sono eredi legittimari ( non i legittimi di cui sopra ) ossia un nucleo familiare in senso rigoroso e stretto quali coniuge figli e ascendenti , per tutelare i quali lo Stato limita la capacità del testatore operando una divisione del patrimonio ereditario in due parti : una quota detta "quota disponibile" è appunto a disposizione del defunto che ne può fare ciò che vuole . L'altra porzione , detta "quota di legittima" o per evitare confusioni " quota di riserva" , è quella di cui il titolare non può disporre ( nè in vita nè per testamento) e che va necessariamente devoluta a favore degli eredi legittimari ( coniuge figli ascendenti ) detti, per questo , anche eredi necessari.
L'entità della quota disponibile dipende dal numero e dal tipo di legittimari.
Se il defunto attraverso donazioni oppure per testamento ha disposto del suo patrimonio per una cifra che supera la porzione disponibile , i legittimari , nei dieci anni dall'apertura della successione , possono adire l'autorità giurìdiziaria per ottenere la riduzione delle donazioni/disposizioni testamentarie .
Naturalmente se il defunto non lascia coniuge discendenti o ascendenti ,
l'intera quota è disponibile e il testatore può lasciare tutto ai fraticelli.
Nel caso siano presenti dei fratelli del defunto e questo ha fatto testamento in favore dei fraticelli , non essendo i fratelli legittimari ( ma solo eredi legittimi e quindi tenuti in considerazione solo se non vi è testamento), questo non è impugnabile .
Per il caso che ti sei posta , la legge è giusta ,ai parenti lontani non è dato di interferire con la volontà del defunto manifestata in un testamento

Ultima modifica di gibbi : 19-02-2009 alle ore 19.38.32.
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Vecchio 19-02-2009, 21.46.20   #28
filoumenanike
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La polizza vita cui ti riferisci prevede l'impiego di un certo capitale( nel tuo esempio il ricavato dalla vendita di un immobile ) solitamente per un tempo determinato trascorso il quale ( se non vi è rinnovo) l'assicurazione provvede a restituire il capitale + X al contraente o, in caso di sua morte, ad altra persona indicata come beneficiario che può essere erede e non .
Se il soggetto escluso (e leso) è a conoscenza dell'esistenza di questo contratto , ritengo che l'uscita dal patrimonio del defunto della cifra investita nell' operazione possa essere considerata come una donazione per cui opera il principio di cui sopra .
Se dell'operazione è a conoscenza solo il beneficiario , è ancora un possibile metodo che il "futuro" defunto ha per "distrarre " denaro in favore di chi gli va.
scusa gibbi ma mi puoi spiegare perchè un genitore in vita non può donare ad uno dei suoi figli una somma in denaro? e la finta vendita se viene fatta accuratamente restituendo al figlio somme diverse in più riprese perchè potrebbe essere impugnata?
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Vecchio 20-02-2009, 00.34.12   #29
Kael
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Intanto grazie a tutti, mi avete chiarito molto le idee...
Soprattutto gibbi con questo post:
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Ci provo.
Nel nostro sistema la regola è il testamento e solo in mancanza di questo interviene la legge con i criteri che ti ho detto sopra.
Il nostro ordinamento poi , da un lato , offre lo strumento per liberamente disporre del proprio patrimonio , dall'altro , nel superiore interesse della famiglia , limita questa libertà .
Limitazione giustificata solo se vi sono eredi legittimari ( non i legittimi di cui sopra ) ossia un nucleo familiare in senso rigoroso e stretto quali coniuge figli e ascendenti , per tutelare i quali lo Stato limita la capacità del testatore operando una divisione del patrimonio ereditario in due parti : una quota detta "quota disponibile" è appunto a disposizione del defunto che ne può fare ciò che vuole . L'altra porzione , detta "quota di legittima" o per evitare confusioni " quota di riserva" , è quella di cui il titolare non può disporre ( nè in vita nè per testamento) e che va necessariamente devoluta a favore degli eredi legittimari ( coniuge figli ascendenti ) detti, per questo , anche eredi necessari.
L'entità della quota disponibile dipende dal numero e dal tipo di legittimari.
Se il defunto attraverso donazioni oppure per testamento ha disposto del suo patrimonio per una cifra che supera la porzione disponibile , i legittimari , nei dieci anni dall'apertura della successione , possono adire l'autorità giurìdiziaria per ottenere la riduzione delle donazioni/disposizioni testamentarie .
Naturalmente se il defunto non lascia coniuge discendenti o ascendenti ,
l'intera quota è disponibile e il testatore può lasciare tutto ai fraticelli.
Nel caso siano presenti dei fratelli del defunto e questo ha fatto testamento in favore dei fraticelli , non essendo i fratelli legittimari ( ma solo eredi legittimi e quindi tenuti in considerazione solo se non vi è testamento), questo non è impugnabile .
Per il caso che ti sei posta , la legge è giusta ,ai parenti lontani non è dato di interferire con la volontà del defunto manifestata in un testamento
Ti chiedo ancora una cosa, visto che sei così disponibile
Dici che i legittimari sono il coniuge, i figli, e gli ascendenti, ma se poi nel tuo esempio escludi i fratelli devo dedurre che gli unici veri legittimari sono coniuge e figli, e tutti gli altri parenti (fratelli zii cugini etc) se non rientrano nel testamento ne sono esclusi?

Grazie ancora.

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Vecchio 20-02-2009, 01.12.01   #30
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Dici che i legittimari sono il coniuge, i figli, e gli ascendenti, ma se poi nel tuo esempio escludi i fratelli devo dedurre che gli unici veri legittimari sono coniuge e figli, e tutti gli altri parenti (fratelli zii cugini etc) se non rientrano nel testamento ne sono esclusi?

Grazie ancora.

I legittimari detti "eredi necessari"
sono solo coniuge figli e in assenza di figli gli ascendenti.
I fratelli del de cuius sono solo eredi legittimi , che vengono in considerazione solo se non c'è un testamento e non sempre .I fratelli del de cuius (ossia i collaterali) ereditano solo se non ci sono figli del de cuius e in concorso con il coniuge e gli ascendenti.
Spero di essere stata più chiara .
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Vecchio 20-02-2009, 01.21.41   #31
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scusa gibbi ma mi puoi spiegare perchè un genitore in vita non può donare ad uno dei suoi figli una somma in denaro? e la finta vendita se viene fatta accuratamente restituendo al figlio somme diverse in più riprese perchè potrebbe essere impugnata?
Non è stato detto che un genitore non può donare in vita ad un figlio.
In vita ciascuno è libero di donare anche tutto il suo patrimonio ad uno solo dei suoi figli o anche ad estranei.
Poichè come ho già detto più su , ciascuno di noi , per legge, ha degli eredi necessari , che non può in nessun caso escludere dalla sua successione ( coniuge, figli o , in assenza di figli , i genitori) e posto che per legge la donazione è considerata una sorta di "anticipo" sulla futura successione , accade che dopo la morte il valore delle donazioni fatte in vita da una persona( escluse quelle di modico valore) viene conteggiato insieme al valore dei beni che lascia in eredità , al fine di controllare che non sia stata lesa la cosidetta "legittima" ossia quella quota di eredità che spetta , per legge, agli
eredi necessari .
Se una persona ad esempio ha due figli e per vari motivi ( uno ha più bisogno di assistenza dell'altro ,uno non ha saputo farsi strada nella vita mentre l'altro non sa più dove metterli ecc. ) decide di beneficiare uno rispetto all'altro , potrà donargli in vita oppure disporre per testamento con maggior favore rispetto all'altro .
L'importante è che l'in più donato o lasciato per testamento ad uno dei due figli venga per cos' dire "pescato" dalla quota "disponibile" cioè da quella porzione che la legge gli concede di destinare a chiunque .
Non potrà toccare la quota di patrimonio che spetta per legge all'altro figlio sempre che quest'ultimo non rinunci a protestare , il che non succede quasi mai ....ops........... succede mooooolto raramente ( sono buona stasera)
Quindi nel caso di due soli figli(senza coniuge) la quota di legittima che non si può toccare è di 2/3 da dividersi tra i due fratelli mentre il residuo 1/3 corrisponde alla quota disponibile .
Il valore del donato non deve superare questa quota di
1/3, altrimenti vi sarà lesione e l'altro figlio potrà esperire l'azione di riduzione .
Il figlio "preferito" riceverà pertanto 1/3 in più del fratello e cioè la quota di 1/3 di legittima +ancora 1/3 di disponibile.

Ultima modifica di gibbi : 20-02-2009 alle ore 01.25.01.
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Vecchio 21-02-2009, 14.04.29   #32
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I legittimari detti "eredi necessari"
sono solo coniuge figli e in assenza di figli gli ascendenti.
Ma in assenza di figli fin dove arrivano questi ascendenti? Intendi genitori e basta, o in assenza anche di questi si va avanti fino ad un certo punto?
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Vecchio 25-02-2009, 22.52.22   #33
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Ma in assenza di figli fin dove arrivano questi ascendenti? Intendi genitori e basta, o in assenza anche di questi si va avanti fino ad un certo punto?
Nelle relazioni di parentela , gli ascendenti vanno in questo ordine : figlio------> padre - nonno - bisnonno -trisavoro.
Se chi muore non lascia figli , ereditano i genitori o in assenza di questi gli altri ascendenti ( eventualmente in corcorso con il coniuge , se c'è).
Per il principio che il parente più prossimo esclude il remoto, se c'è un genitore , non succedono i nonni , se c'è un nonno , non succedono i bisnonni ecc.
Se ci sono più ascendenti dello stesso grado , la quota di eredità va divisa per metà a favore della linea materna e metà alla linea paterna . Se Tizio morendo non lascia figli nè genitori ma un nonno paterno e due materni , la quota si divide in due parti e il nonno paterno riceve il doppio degli altri due .

Da non dimenticare che si ereditano anche i debiti del defunto , particolare che molte volte sfugge a causa del particolare suono ( tintinnio ) che nell'immaginario si accompagna alla parola "eredità" .
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Vecchio 26-02-2009, 01.03.01   #34
Ray
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Da non dimenticare che si ereditano anche i debiti del defunto , particolare che molte volte sfugge a causa del particolare suono ( tintinnio ) che nell'immaginario si accompagna alla parola "eredità" .
Già. Tuttavia all'eredità si può rinunciare... ma si può sempre? E che accade?
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Vecchio 04-03-2009, 01.37.00   #35
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Già. Tuttavia all'eredità si può rinunciare... ma si può sempre? E che accade?
Ray ! , non ti facevo così rinunciatario.
Vediamo di metterci almeno gli occhi (ma solo questi , le mani in tasca per ora) su questa eredità .

Allora , quando uno muore si apre la successione ereditaria . Questa provoca una chiamata ereditaria ( detta delazione/vocazione) nel senso proprio del termine perchè l'eredità viene "offerta" a delle persone che se vogliono possono accettarla ( o rifiutarla) .
I destinatari di questa offerta sono detti "chiamati all'eredità" e per diventare eredi devono accettare , ossia manifestare una volontà ( espressa o tacita ) in tal senso.
Hanno dieci anni di tempo dalla morte del de cuius per accettare e solo dopo l'accettazione acquistano la qualità di eredi , subentrando in tutte le posizioni patrimoniali ( attive e passive ) del defunto.
Ora questo " passivo " merita un po' di attenzione perchè una volta divenuti eredi, sorge l'obbligo di sanare queste passività , le obbligazioni vanno soddisfatte e se il valore dei beni ereditati ( l'attivo) non dovesse essere sufficiente , gli eredi devono attingere al proprio patrimonio . Per un fenomeno detto "confusione" il patrimonio del defunto e quello dell'erede si uniscono , diventano un tutt'uno e su questo "tutt'uno" potranno agire i creditori del de cuius.
Ecco perchè è opportuno evitare le accettazioni frettolose e cercare di verificare se esistono e a quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto .
In presenza di una situazione non troppo chiara o comunque da verificare, è molto opportuno accettare "con beneficio di inventario" ( è chiamata così questa forma di accettazione che si contrappone a quella detta "pura e semplice")
Questa forma di accettazione prevede la redazione attraverso un procedimento che si apre con una domanda al Tribunale competente di un vero e proprio inventario, ove verrà elencato tutto quello che fa parte dell'eredità.
Permette soprattutto all'erede di mantenere il suo patrimonio distinto e ben separato da quello del defunto e di pagare i debiti ereditari solo nei limiti dell'attivo lasciato dal de cuius .
Questa prassi deve sempre essere seguita quando fra gli eredi vi sia anche un minore .

Ultima modifica di gibbi : 04-03-2009 alle ore 01.43.15.
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