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Vecchio 01-02-2007, 10.51.03   #1
Uno
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Ho accuratamente evitato fino adesso, come evito i discorsi politici, però questo non è un discorso politico, non solo... lo diventa se lo si usa per fare giochi di forza.... ma pur avendo io idea di altre priorità è comunque qualcosa da sistemare.
Ho sentito un pò di cose, ma gradirei che se qualcuno ha notizie certe (è vero che sembrerebbe che siano tutte voci ancora...) mi faccia capire.
Quello che ho capito io è che c'è una proposta di legge in cui tramite semplice raccomandata ogni tre mesi si possono creare e scoppiare queste famose coppie di fatto, nel momento che sono create hanno pari diritti di una coppia sposata.
Mi auguro di aver capito male.

Sono un'assertore della necessità di regolamentare (alla fine sistemando le normative che già esistono, poi se si volessero accorpare in qualcosa di più omogeneo e unitario bene) le coppie fuori dal matrimonio, che siano gay, che siano due sorelle che vivono insieme per tutta la vita, che siano semplici amici che non avendo storie di amore decidono di dividere una casa.
Il problema è che dobbiamo capire quale è la direzione che si cerca di intraprendere, vogliamo eliminare il matrimonio? Può anche essere, personalmente riconosco a questa istituzione un grande valore , ma se ne può parlare, però invece che dare nuovi diritti a qualcuno eliminiamo tutti quelli che esistono, in poco tempo verrà fuori un casino di immane portata.
Perchè dico questo? Se il matrimonio (parlo dei principi legali ora) ha determinati diritti (es eredità compresa la reversibilità pensione, la possibilità di parlare a nome del coniuge quando questo sia impossibilitato -vedi malattia- etc etc) ha determinati.... chiamiamoli doveri... principi etc.... oggi è abbastanza semplice divorziare ma si devono applicare delle norme che cercano di tutelare gli interessi di entrambi, comunque i tempi e e le difficoltà hanno un pochino di funzione deterrente nell'evitare un divorzio per capriccio.
Succedono lo stesso, io sono a conoscenza di persone che hanno iniziato le pratiche per il divorzio il giorno dopo la cerimonia, però questa (a volte eccessiva) burocratizzazione comunque innesca anche dei meccanismi di scioglimento legale.
Facciamo un esempio inverso da quello che ho capito su questa proposta di legge.... oggi decido di andare a vivere con mia sorella, con un amico, con un amore etero o gay che sia, mandiamo una raccomandata (non ho capito a chi come e perchè, o se la raccomandata è solo per lo scioglimento) o facciamo le pratiche per essere riconosciuti conviventi poi iniziamo quelle per le reversibilità delle pensioni, poi ci mettiamo in lizza per un alloggio popolare perchè i nostri redditi non sono sufficienti, poi se siamo uomo e donna facciamo pure un figlio..... fra due mesi mi alzo male la mattina, il vicino faceva rumore e la mia compagna invece che darmi ragione mi dice che sono esagerato.... mi irrito da morire... basta non voglio più stare con questa persona... dov'è che devo mandare la raccomandata??

Ci rendiamo conto? Questo è un modo per distruggere l'istituzione matrimonio, non per creare qualcos'altro di efficace.... perchè vogliamo semplificare la burocrazia proprio in questo e non in mille altri fronti più necessari, per esempio nei lavori? Inoltre la semplifichiamo per "l'utente" ma allo stato cosa costerà? Mi immagino la nonna che sta per morire e fa il pacs con il nipote prediletto di 20 anni a cui andrà la pensione finchè vive, quando non siamo in grado di pagarle decentemente anche a chi lavora una vita..... si esistono anche adesso casi di matrimoni fittizi... ma sono meno incoraggiati.

Se la legge è quello che ho capito, non si valorizza l'amore e l'affetto che può esserci tra due persone di qualsiasi sesso età e interelazione siano... si distrugge quello che già c'era....

Spero di aver capito male, aspetto smentite, eventualmente ne avrei ancora ma il post è già lungo
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Vecchio 01-02-2007, 11.50.10   #2
'ayn soph
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parlo essendo all'oscuro di leggi e quantaltro.
secondo la mia visione, il "matrimonio", nel senso di istitusione matrimoniale, ha dato quello che poteva dare, però cmq rimane un punto fermo per affrontare la vita coniugale, e in questo lo estenderei, chiamandolo ad esempio con un nome tipo "Vincolo di Unione", tra due o più persone che decidessero di condividere la vita e quanto attinente ad essa. La procedura sarebbe quella di un matrimonio civile con leggi però meno gravose per chi si è costruito tutto nella vita e poi un domani si vede espropriato di quasi tutto il capitale e costretto al mantenimento di una persona che non ha voglia di impegnarsi concretamente (di crescere) e di fare il mantenuto/a per il resto della vita.

quindi ex matrimonio regolarizzato ed esteso a tutti.
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Vecchio 01-02-2007, 12.30.56   #3
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parlo essendo all'oscuro di leggi e quantaltro.
secondo la mia visione, il "matrimonio", nel senso di istitusione matrimoniale, ha dato quello che poteva dare, però cmq rimane un punto fermo per affrontare la vita coniugale, e in questo lo estenderei, chiamandolo ad esempio con un nome tipo "Vincolo di Unione", tra due o più persone che decidessero di condividere la vita e quanto attinente ad essa. La procedura sarebbe quella di un matrimonio civile con leggi però meno gravose per chi si è costruito tutto nella vita e poi un domani si vede espropriato di quasi tutto il capitale e costretto al mantenimento di una persona che non ha voglia di impegnarsi concretamente (di crescere) e di fare il mantenuto/a per il resto della vita.

quindi ex matrimonio regolarizzato ed esteso a tutti.
Su questo per me dovrebbe esistere una proporzione sul tempo trascorso, esempio, mi sposo e dopo due mesi divorzio, dove sta scritto che dovrei mantenere, o essere mantenuto, per chissà quanto?
Diverso il caso se uno dei due ha una fonte di retribuzione e i due hanno condiviso un tratto significativo di vita... anche per un discorso di inserimento nel mondo del lavoro, un cinquantenne (sia uomo che donna) ha grossi problemi di inserimento.... ma anche un 40enne non può più iniziare un percorso lavorativo che potrebbe iniziare a 30..... figuriamoci poi magari a 60 o 70
Li insomma bisognerebbe vedere i patti di coppia, scritti o meno..... se stai in un certo modo per un certo tempo contento o meno ne paghi le conseguenze... ma senza nessun vincolo diventa come la giungla....
Per questo la tua definizione mi potrebbe andare bene "vincolo di unione", ci presentiamo alle prossime votazioni?
(sto scherzando.... nella canoa sai come tenere a bada i cannibali, ma tra parlamento e senato....... )
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Vecchio 01-02-2007, 12.50.04   #4
'ayn soph
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Su questo per me dovrebbe esistere una proporzione sul tempo trascorso, esempio, mi sposo e dopo due mesi divorzio, dove sta scritto che dovrei mantenere, o essere mantenuto, per chissà quanto?
Diverso il caso se uno dei due ha una fonte di retribuzione e i due hanno condiviso un tratto significativo di vita... anche per un discorso di inserimento nel mondo del lavoro, un cinquantenne (sia uomo che donna) ha grossi problemi di inserimento.... ma anche un 40enne non può più iniziare un percorso lavorativo che potrebbe iniziare a 30..... figuriamoci poi magari a 60 o 70
Li insomma bisognerebbe vedere i patti di coppia, scritti o meno..... se stai in un certo modo per un certo tempo contento o meno ne paghi le conseguenze... ma senza nessun vincolo diventa come la giungla....
Per questo la tua definizione mi potrebbe andare bene "vincolo di unione", ci presentiamo alle prossime votazioni?
(sto scherzando.... nella canoa sai come tenere a bada i cannibali, ma tra parlamento e senato....... )
quello che dici sopra lo davo per scontato, è ovvio che ci sono casi e casi,
ma un/una "pelandrone/a", che ci marciano e colgono l'occasione per non crescere mai nella vita non li vorremo certo avvantagiare no?
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Vecchio 01-02-2007, 13.08.13   #5
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Ti faccio sapere Uno, dato che sto in mezzo ai miei amici, che fanno di tutto perchè vengano approvati i PACS.

Non mi vorrei sbagliare, ma credo che la coppia deve essere consolidata almeno da 3 anni.

Comunque siccome non voglio dire cavolate, mi informo meglio.

Comunque sia il problema dei PACS nasce, perchè è sopratutto un problema gay, alla fine a due conviventi eterosessuali importa poco, perchè possono sempre ricorrere al contratto del matrimonio civile o religioso.

Credo che se fosse approvato il matrimonio tra gay,( quello a lungo termine) tutto sto casino dei pacchetti coppia non sarebbe successo.
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Vecchio 01-02-2007, 13.16.51   #6
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Comunque sia il problema dei PACS nasce, perchè è sopratutto un problema gay, alla fine a due conviventi eterosessuali importa poco, perchè possono sempre ricorrere al contratto del matrimonio civile o religioso.
Pero' ci sono tante coppie etero che scelgono la convivenza piuttosto che il matrimonio e attualmente le coppie di fatto non sono riconosciute dalla legge... quindi non lo vedrei esclusivamente come un "problema" delle coppie gay Astral
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Vecchio 01-02-2007, 13.22.09   #7
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Ti faccio sapere Uno, dato che sto in mezzo ai miei amici, che fanno di tutto perchè vengano approvati i PACS.

Non mi vorrei sbagliare, ma credo che la coppia deve essere consolidata almeno da 3 anni.

Comunque siccome non voglio dire cavolate, mi informo meglio.

Comunque sia il problema dei PACS nasce, perchè è sopratutto un problema gay, alla fine a due conviventi eterosessuali importa poco, perchè possono sempre ricorrere al contratto del matrimonio civile o religioso.

Credo che se fosse approvato il matrimonio tra gay,( quello a lungo termine) tutto sto casino dei pacchetti coppia non sarebbe successo.
Ah grazie.... mi piace sapere le cose con precisione, sono totalmente contrario all'approssimazione a meno che non serva in alcuni lavori per fare mole da definire poi in seguito.

Uhum... se le cose fossero tanto semplici perchè una coppia etero dovrebbe sposarsi?

Comunque ci sono altre categorie interessate per quanto non siano attive, vedi le due sorelle che vivono insieme per esempio, finchè sono vive con due pensioni campano (come non si sa, ma sorvoliamo) quando una muore l'altra non ha nulla....

Aspetto notizie allora....
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Vecchio 01-02-2007, 18.38.30   #8
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PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla sua piena realizzazione nell’ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.



ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende pe

« patto civile di solidarietà »: l’accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune.





CAPO II



PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ





SEZIONE I

CONDIZIONI E MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ





ART. 3.

(Presupposti).

1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un patto civile di solidarietà.

2. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà fra loro le persone indicate nei commi primo, secondo e terzo dell’art. 87 del codice civile.

3. Il divieto previsto dai numeri 3) e 5) del primo comma dell’art. 87 non opera quando i contraenti il patto civile di solidarietà siano dello stesso sesso.

4. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 87 del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà siano di sesso diverso.

5. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra era legata da un patto civile di solidarietà.

6. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma 5.

7. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero.

ART. 4.

(Costituzione del patto civile di solidarietà).

1. Il patto civile di solidarietà deve essere sottoscritto, a pena di nullità, davanti all’ufficiale dello stato civile.

2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocati per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà.

3. Nell’istanza ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 3 della presente legge.

4. E’ fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione del patto entro e non oltre un mese dalla presentazione dell’istanza.

5. In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile convoca i contraenti nel termine di dodici ore dalla ricezione dell’istanza.

6. L’ufficiale dello stato civile appone la data e la firma su tre esemplari originali del patto, trattenendone uno presso di sé e procede immediatamente ad iscriverlo nel registro dello stato civile.

7. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nei registri dello stato civile e fino all’annotazione dell’avvenuto scioglimento.

8. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto civile di solidarietà qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 3.

9. Sono esenti da tributo tutti gli atti necessari alla costituzione, modificazione e cancellazione del patto civile di solidarietà.



ART. 5.

(Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere del patto civile di solidarietà)

1. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà.

2. Contro l’eventuale rifiuto, da motivarsi per iscritto, è ammesso ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio entro un mese dal deposito.

3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all’ufficiale dello stato civile di presiedere alla sottoscrizione del patto civile di solidarietà e di iscriverlo nei registri.

4. Nella stessa sentenza il tribunale, su istanza di parte, pone a carico dell’amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV del titolo II del capo VI del codice di procedura civile.

SEZIONE II

EFFETTI E MODIFICHE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ



ART. 6.

(Norme applicabili al patto civile di solidarietà).

1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti.

2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non apposti.





ART. 7.

(Contenuto del contratto)

1. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha il dovere di collaborare alla vita di coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità.



ART. 8.

(Regime patrimoniale).

1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.

2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto civile di solidarietà, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, entro limiti ragionevoli, per soddisfare le esigenze della vita di coppia.

3. I contraenti del patto civile di solidarietà possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:

a) la comunione legale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;

b) la comunione convenzionale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.

4. Il regime patrimoniale scelto deve essere annotato a margine dell’iscrizione nel registro dello stato civile.

5. Qualora i contraenti del patto civile di solidarietà non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In tale caso si applicano le norme del libro I, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.



ART. 9.

(Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale).

1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà devono essere modificati, a pena di nullità, nelle stesse forme di cui all’art. 4 e sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nei registri dello stato civile.



ART. 10.

(Malattia e decisioni successive alla morte).

1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al Libro primo, Titolo XII, Capo primo, del codice civile, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

Ultima modifica di Astral : 01-02-2007 alle ore 18.41.45. Motivo: aggiunta
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Vecchio 01-02-2007, 18.42.21   #9
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ART. 11.

(Diritti successori).

1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro II, titolo II, capo II del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente legato al defunto da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.

2. Al contraente di un patto civile di solidarietà che sopravvive è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l’arredano, se di proprietà del defunto o comuni, sia in caso di successione legittima che testamentaria, per la durata di un anno.



ART. 12.

(Diritto al lavoro).

1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti un patto civile di solidarietà, costituito da almeno due anni.

2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, a parità di condizioni la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti un patto civile di solidarietà, costituito da almeno due anni.



ART. 13.

(Militari e forze dell’ordine).

1. Gli esoneri, le agevolazioni le dispense e le indennità riconosciute ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell’ordine connesse con l’appartenenza ad un nucleo familiare, sono estese, senza limite alcuno, ai contraenti di un patto civile di solidarietà, costituito da almeno 2 anni.



ART. 14.

(Disciplina fiscale e previdenziale).

1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto ad un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile che sia stato stipulato da almeno due anni.

2. La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall’appartenenza ad un determinato nucleo familiare è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile che sia stato iscritto da almeno due anni, rispetto al momento in cui matura il diritto al trattamento pensionistico o previdenziale.

3. Sono estesi di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto da almeno due anni nel registro dello stato civile, tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un’attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva e dai contratti individuali o atipici.



ART. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

1. Le parti di un patto civile di solidarietà hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all’assistenza sanitaria e penitenziaria.





SEZIONE III

Scioglimento del patto civile di solidarietà



ART. 16.

(Scioglimento del patto civile di solidarietà).

1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di una delle parti ovvero nel caso una delle parti contragga matrimonio.

2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all’altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In questo caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica. E’ nullo l’accordo con il quale le parti escludono l’esistenza di tale diritto, anche quando l’esclusione riguardi entrambi i contraenti.

3. L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento del patto civile di solidarietà:

a) in caso di morte o susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne abbia interesse;

b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti;

c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, dietro presentazione dell’originale dell’atto notificato.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima della annotazione di cui al comma 3.





ART. 17.

(Provvedimenti riguardo ai figli comuni).

1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, l’affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli comune della coppia, in caso di disaccordo, sono disposti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile.



ART. 18.

(Effetti patrimoniali dello scioglimento).

1. Con il patto civile di solidarietà le parti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto stesso.

2. In caso di disaccordo tra le parti la controversia è di competenza del Tribunale.







SEZIONE IV

Disposizioni relative al Contraente straniero



ART. 19.

(Modifiche all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: « matrimonio » sono inserite le seguenti: « o un patto civile di solidarietà »;

b) al comma 1-bis, dopo la parola: « matrimonio » sono inserite le seguenti: « o al patto civile di solidarieta` »;

c) al comma 5, dopo la parola: « matrimonio » sono inserite le seguenti: « o del patto civile di solidarieta` ».

2. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il comma seguente: « Il permesso di soggiorno per motivi familiari è concesso alle parti che hanno contratto un Patto civile di solidarietà, quando il Patto duri da almeno due anni ».



ART. 20.

(Modifica all’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. All’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Lo straniero o l’apolide, che abbia stipulato un patto civile di solidarietà da almeno cinque anni con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando abbia risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della Repubblica, e purché il patto stesso non abbia perso per qualsiasi motivo efficacia prima del deposito dell’istanza all’autorità competente a dichiarare l’acquisto della cittadinanza».





CAPO III



NORME FINALI



ART.21.

(Delle modifiche al codice civile)

1. All’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole: « il coniuge », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà ».

2. Nel Libro I, Titolo XII, del codice civile è inserito il seguente articolo:

« 403 bis. (Delle persone unite da patto civile di solidarietà). Ai fini delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, disciplinate dal presente titolo, la persona legata da patto civile di solidarietà è equiparata al coniuge. ».

3. All’articolo 433, primo comma, numero 1), del codice civile, dopo le parole: « il coniuge » sono aggiunte le seguenti: « o la persona legata da patto civile di solidarietà ».

4. All’articolo 438 del codice civile è aggiunto il seguente quarto comma: « La persona che è stata legata da patto civile di solidarietà è tenuta a prestare gli alimenti all’altra parte, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento il cui l’avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà. ».

5. All’art. 2941 del codice civile, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente numero: « 1 bis) tra le persone legate da patto civile di solidarietà; ».



ART. 22.

(Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un patto civile di solidarietà, gli succede nel contratto la parte superstite del patto civile di solidarietà ».



ART. 23.

(Modifiche al codice penale).

1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente: « Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell’altra parte di un patto civile di solidarietà, ovvero della persona cui è legato da un’unione di fatto ».

2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente: « Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l’altra parte di un patto civile di solidarietà o l’altra persona cui è legato da un’unione di fatto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore ».



ART. 24.

(Modifica all’articolo 199 del codice di procedura penale).

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo

199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « I prossimi congiunti o l’altra parte di un patto civile di solidarietà o la persona legata da un’unione di fatto con l’imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre ».
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Vecchio 01-02-2007, 19.39.59   #10
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2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all’altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In questo caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica. E’ nullo l’accordo con il quale le parti escludono l’esistenza di tale diritto, anche quando l’esclusione riguardi entrambi i contraenti.

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c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, dietro presentazione dell’originale dell’atto notificato.
Grazie Astral , non avevo capito proprio male allora...
Cavolo... è più tutelato un contratto di affitto .... devo dare disdetta 6 mesi prima... ...
e io non sono un avvocato e ho letto velocemente....
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Vecchio 01-02-2007, 20.31.50   #11
Astral
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In effetti è un accordo di convenienza... ma non mi stupisce, in tempi moderni, dove è difficile mantenere la propria indipendenza si sta creando una sorta di aggregazione umana.

Non saprei, dovrei rileggermelo meglio anche io.
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Vecchio 11-02-2007, 14.43.48   #12
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Oh nel frattempo si chiamano "dico"
Perdonatemi ma ci vedo una canzoncina di cui non posso rendere la melodia per iscritto:

Dico dico dico, dico dico, dico dico dico ta, dico dico dico, dico dico, dico dico dico ta...

Non è ironia verso chi attenderebbe con desiderio qualche fatto, anzi è semmai un invito al risveglio, le parole non sono fatti.
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Vecchio 11-02-2007, 17.57.10   #13
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E' stata appositamente fatta la dico, perchè è molto probabile che con l'influenza del Vaticano, non si è voluto riconoscere le coppie omosessuali( ed eterosessuali fuori dal matrimonio), e quindi si è spostata l'attenzione sui gradi di parentela.

ora Dico con mia sorella e diventiamo una coppia di fatto...

Ma la cosa piu assurda è che devi mandare una raccomandata al convivente( quindi a casa tua).
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Vecchio 12-02-2007, 15.25.26   #14
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Mi è stato riferito di un articolo su Grazia (e che ho letto solo nei titoli e nei trafiletti) in cui il parrucchiere della signora Mastella afferma alcune cose che trovo coerenti:
grosso modo riassumo, convive da dieci anni con un compagno ma se ne frega se la società lo considera matrimonio o meno, hanno sistemato le burocrazie con gli strumenti che esistono da un pezzo, è contrario al discorso figli, afferma che se la natura non intende attivarsi in tal senso non lo può pretendere per legge....
Emerge il ritratto di un uomo sereno che sa chi è e cosa vuole.
Lo porto come testimonianza, lo so che mi si potrà sempre rinfacciare che parlo senza conoscere la realtà, ma la realtà è uguale per tutto, cambiano solo le forme, e non troveremo pace finchè non faremo ciò che è nella nostra costituzione psico-fisica senza senza preoccuparci di essere riconosciuti da qualcuno, diverso è il discorso se fossimo impediti, se esistesse una legge che impedisca agli omosessuali di amarsi sarei il primo a rendermi disponibile per l'abrogazione (a differenza di altre cose tipo droghe) anche se il problema non mi riguarda, la scelta dell'orientamento sessuale non è una minaccia questo è ciò che alcuni etero dovrebbero capire, d'altro canto trovo che adesso diverrebbe più naturale se fosse lasciato al tempo il compito di appianare le incomprensioni... è come quando una malattia che è sfociata in 10 anni vuole essere curata in 10 minuti con una pillola.... sono passati secoli (parecchi) da quando non era un problema la scelta di orientamento... in pochi anni qualcosa è cambiato... ma ci vuole tempo.
Con rispetto
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Vecchio 26-09-2008, 11.57.40   #15
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Citazione:
Originalmente inviato da Uno Visualizza messaggio
Mi è stato riferito di un articolo su Grazia (e che ho letto solo nei titoli e nei trafiletti) in cui il parrucchiere della signora Mastella afferma alcune cose che trovo coerenti:
grosso modo riassumo, convive da dieci anni con un compagno ma se ne frega se la società lo considera matrimonio o meno, hanno sistemato le burocrazie con gli strumenti che esistono da un pezzo, è contrario al discorso figli, afferma che se la natura non intende attivarsi in tal senso non lo può pretendere per legge....
Emerge il ritratto di un uomo sereno che sa chi è e cosa vuole.
Lo porto come testimonianza, lo so che mi si potrà sempre rinfacciare che parlo senza conoscere la realtà, ma la realtà è uguale per tutto, cambiano solo le forme, e non troveremo pace finchè non faremo ciò che è nella nostra costituzione psico-fisica senza senza preoccuparci di essere riconosciuti da qualcuno, diverso è il discorso se fossimo impediti, se esistesse una legge che impedisca agli omosessuali di amarsi sarei il primo a rendermi disponibile per l'abrogazione (a differenza di altre cose tipo droghe) anche se il problema non mi riguarda, la scelta dell'orientamento sessuale non è una minaccia questo è ciò che alcuni etero dovrebbero capire, d'altro canto trovo che adesso diverrebbe più naturale se fosse lasciato al tempo il compito di appianare le incomprensioni... è come quando una malattia che è sfociata in 10 anni vuole essere curata in 10 minuti con una pillola.... sono passati secoli (parecchi) da quando non era un problema la scelta di orientamento... in pochi anni qualcosa è cambiato... ma ci vuole tempo.
Con rispetto
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Mi deve essere passato sotto gli occhi, scusa se non ho risposto:

Credo che il problema del riconoscimento pubblico non si può risolvere con frasi del tipo, andiamo dal notaio e facciamo il testamento, questo risolve parzialmente il problema.

Credo che il problema dei pacs, principalmente sia quello pensionistico.
Se io sposo una donna quando morirò andrà a lei la mia pensione ( se non lavora), mentre se convivo con uomo e non posso sposarlo, significa che la mia pensione andrà persa, neanche se chiamo il notaio posso fare nulla.
Quindi come si vede non c'è pari opportunità, non è una questione di rivendicazioni di diritti inutili.


Poi c'è anche il discorso di rivendicazione sociale.
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